Il Diritto dell'Unione EuropeaEISSN 2465-2474 / ISSN 1125-8551
G. Giappichelli Editore

17/03/2016 - Il regolamento Dublino III consente agli Stati membri di inviare un richiedente protezione internazionale in un paese terzo sicuro, indipendentemente dal fatto che si tratti dello Stato membro competente per l’esame della domanda o di un altro Stato membro

argomento: Giurisprudenza - Unione Europea

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Con la sentenza del 17 marzo 2016 nel caso Mirza (causa C-695/15 PPU), la Corte di giustizia ha dichiarato che l’art. 3, par. 3, del regolamento n. 604/2013/UE, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, deve essere interpretato nel senso che il diritto di inviare un richiedente protezione internazionale in un paese terzo sicuro può essere esercitato da uno Stato membro che abbia dichiarato di essere competente, in applicazione di detto regolamento e nell’ambito della procedura di ripresa in carico, per l’esame di una domanda di protezione internazionale di un richiedente che abbia lasciato tale Stato membro prima che sia stata presa una decisione di merito su una sua precedente domanda di protezione internazionale.

La Corte ha inoltre constatato che, nell’ambito della procedura di ripresa in carico di un richiedente protezione internazionale, il regolamento Dublino III non impone allo Stato membro competente l’obbligo d’informare lo Stato membro che provvede al trasferimento circa il contenuto della sua normativa nazionale in materia di invio di richiedenti in paesi terzi sicuri, o della sua prassi amministrativa in materia.