Il Diritto dell'Unione EuropeaEISSN 2465-2474 / ISSN 1125-8551
G. Giappichelli Editore

17/03/2016 - Sulla delega alla Commissione ai sensi dell’art. 290 TFUE. Una recente sentenza della Corte di giustizia interviene sulla portata del potere di integrare taluni elementi dell’atto delegante

argomento: Giurisprudenza - Unione Europea

Articoli Correlati: portata del potere

Chiamata a pronunciarsi sull’annullamento per violazione della delega da parte di un regolamento delegato della Commissione (regolamento delegato n. 275/2014/UE che modifica il regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, che istituisce il meccanismo per collegare l’Europa, meccanismo che stabilisce le condizioni, i metodi e le procedure per la concessione di un’assistenza finanziaria dell’Unione europea alle reti transeuropee), la Corte di giustizia ha accolto il ricorso con una sentenza del 17 marzo 2016 (causa C-286/14, Parlamento c. Commissione), che chiarisce alcuni profili interpretativi dell’art. 290 TFUE.

La premessa da cui muove la Corte è che la possibilità di delega disciplinata da questo articolo è diretta a consentire al legislatore di concentrarsi sugli elementi essenziali di una normativa, nonché sugli elementi non essenziali sui quali esso ritenga opportuno legiferare, affidando alla Commissione il compito di «integrare» determinati elementi non essenziali dell’atto legislativo adottato ovvero di «modificare» tali elementi nell’ambito di una delega conferita a quest’ultima.

Sulla base di questa premessa, la sentenza precisa che un elemento adottato dalla Commissione nell’esercizio di un potere conferitole di «integrare» un atto legislativo, ma che forma parte integrante di tale atto, non può essere sostituito o eliminato nell’esercizio di tale potere che ha portato alla sua adozione, atteso che tali interventi richiedono un potere di «modificare» detto atto. Spetterebbe quindi al legislatore intervenire ove divenga necessario sostituire o eliminare l’elemento aggiunto, o dettando esso stesso un atto legislativo o conferendo alla Commissione un potere delegato di «modificare» l’atto in questione. L’inserimento, nell’ambito dell’esercizio di un potere di «integrare» un atto legislativo, di un elemento nel testo stesso di tale atto osterebbe infatti a un’applicazione effettiva di un tale potere. Laddove la Commissione invece «integri» un atto legislativo adottando un atto distinto, essa può, nella misura necessaria, modificare quest’ultimo atto senza essere tenuta a modificare l’atto legislativo stesso. Ne deriva pertanto, conclude la Corte, che l’esercizio di un potere delegato di «integrare» un atto legislativo, ai sensi dell’articolo 290 TFUE, richiede che la Commissione adotti un atto distinto.