argomento: Giurisprudenza - Unione Europea
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Con una sentenza del 17 marzo 2016 nel caso Bensada Benallal (causa C-161/15), la Corte di giustizia ha dichiarato che il diritto dell’Unione deve essere interpretato nel senso che, quando un motivo attinente alla violazione del diritto interno sollevato per la prima volta dinanzi al giudice nazionale in un procedimento per cassazione è ricevibile, ai sensi del diritto nazionale, solo laddove si tratti di un motivo di ordine pubblico, un motivo attinente alla violazione del diritto di essere sentito, quale garantito dal diritto dell’Unione, sollevato per la prima volta dinanzi al medesimo giudice, deve essere dichiarato ricevibile se soddisfa le condizioni previste dall’ordinamento nazionale per essere qualificato come motivo di ordine pubblico. Spetta al giudice del rinvio verificare tale circostanza.