Il Diritto dell'Unione EuropeaEISSN 2465-2474 / ISSN 1125-8551
G. Giappichelli Editore

05/04/2016 - Dovere dell’autorità responsabile dell’esecuzione di un mandato d’arresto europeo di rinviarne l’esecuzione in caso di rischio concreto di trattamento inumano o degradante nel Paese di emissione del mandato

argomento: Giurisprudenza - Unione Europea

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Con la sentenza del 5 aprile 2016 relativa al caso Aranyosi (cause riunite C-404/15 e C-659/15 PPU), la Corte di giustizia (Grande Sezione) ha stabilito che la decisione quadro 2002/584/JAI sul mandato d’arresto europeo, nonché la decisione quadro 2009/299/GAI, devono essere interpretate nel senso che l’autorità responsabile dell’esecuzione del mandato deve valutare l’esistenza, in base alle condizioni generali di detenzione dei detenuti nello Stato membro che ha emesso il mandato, di un rischio concreto di trattamento inumano o degradante dell’individuo interessato. Per compiere tale valutazione, essa deve domandare ulteriori informazioni all’autorità che ha emesso il mandato. L’esecuzione deve essere rinviata finché l’autorità giudiziaria non abbia ottenuto le informazioni che gli permettano di scongiurare il rischio di trattamenti inumani o degradanti nello Stato di emissione del mandato.

Nel caso in cui l’esistenza di un tale rischio non possa essere scongiurata entro un periodo di tempo ragionevole, l’autorità dell’esecuzione deve decidere se porre fine alla procedura di consegna.