Il Diritto dell'Unione EuropeaEISSN 2465-2474 / ISSN 1125-8551
G. Giappichelli Editore

25/10/2017 - La Corte annulla le conclusioni del Consiglio dell'UE relative alla conferenza mondiale delle radiocomunicazioni: sui requisiti formali delle decisioni ai sensi dell'art. 218, par. 9, TFUE

argomento: Giurisprudenza - Unione Europea

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Con sentenza del 25 ottobre 2017 (C-687/15), la Corte di giustizia ha accolto il ricorso di annullamento presentato dalla Commissione contro le conclusioni del Consiglio dell’UE sulla conferenza mondiale delle radiocomunicazioni 2015 (c.d. “WRC-15”) dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni (“UIT”, un’istituzione specializzata dell’ONU incaricata delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione). Con le conclusioni impugnate, il Consiglio aveva definito la posizione da adottare durante la citata WRC-15. Secondo la Commissione, adottando tali conclusioni al posto di una decisione – come aveva essa stessa proposto – il Consiglio avrebbe violato l’art. 218, par. 9, TFUE.

La Corte ha ricordato che ai sensi dell’art. 218, par. 9, TFUE, il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta una decisione che stabilisce le posizioni da adottare a nome dell’Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell’accordo.

Inoltre, essa ha ribadito che le istituzioni non sono libere di derogare alla forma dell’atto prevista dal Trattato. Una siffatta deroga rischierebbe infatti di creare incertezze quanto alla natura dell’atto o alla procedura da seguire per la sua adozione, e comprometterebbe in tal modo la certezza del diritto.

Orbene, adottando l’atto impugnato sotto forma di conclusioni, il Consiglio ha fatto ricorso a una forma di atto diversa da quella prevista dall’art. 218, par. 9, TFUE. Così facendo esso ha commesso una violazione delle forme sostanziali prescritte dal Trattato. Alla luce di tale violazione e dell’omissione nell’atto impugnato della base giuridica sulla quale esso si fonda, la Corte ne ha deciso l’annullamento.