argomento: Giurisprudenza - Unione Europea
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Con sentenza del 25 ottobre 2017 (C-389/15), la Corte di giustizia ha accolto il ricorso di annullamento presentato dalla Commissione contro la decisione 8512/15 del Consiglio, del 7 maggio 2015, che autorizzava l’avvio di negoziati sulla revisione dell’Accordo sulla protezione delle denominazioni d’origine e la loro registrazione internazionale (“Accordo di Lisbona”).
La Commissione ha contestato la legittimità di tale decisione, sostenendo, segnatamente, che il progetto di accordo riveduto rientrava nella competenza esclusiva dell’Unione in materia di politica commerciale comune (artt. 3, par. 1, e 207, par. 1, TFUE). Il Consiglio avrebbe dunque erroneamente ritenuto che tale progetto di accordo fosse riconducibile al ravvicinamento delle legislazioni nel settore del mercato interno, e rientrasse quindi in una competenza concorrente (artt. 114 TFUE e 218, parr. 3 e 4, TFUE).
La Corte ha giudicato che il progetto di revisione dell’accordo è essenzialmente destinato a facilitare e a disciplinare gli scambi commerciali tra l’Unione e taluni Stati terzi, ed è idoneo ad avere effetti diretti e immediati su tali scambi. Pertanto, la sua negoziazione rientra nella competenza esclusiva che l’art. 3, par. 1, TFUE attribuisce all’Unione nel settore della politica commerciale comune contemplata dall’art. 207, par. 1, TFUE.
Tuttavia, pur accogliendo il ricorso della Commissione, la Corte ha deciso di mantenere in vigore gli effetti della decisione impugnata fino all’entrata in vigore entro un termine ragionevole, non superiore a sei mesi a partire dalla data di pronuncia della sentenza, di una nuova decisione che rispetti la competenza esclusiva dell’Unione.