argomento: Giurisprudenza - Unione Europea
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In data 6 settembre 2017, l’avvocato generale Bot ha presentato le sue conclusioni sul rinvio pregiudiziale C-367/16, Procedimento penale contro Dawid Piotrowski, vertente sull’interpretazione dell’art. 3, par. 3, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri. Tale disposizione prevede un motivo di non esecuzione obbligatoria del mandato d’arresto europeo se la persona oggetto del mandato non può essere considerata, a causa dell’età ed in base alla legge dello Stato membro di esecuzione, penalmente responsabile dei fatti alla sua origine. Il giudice del rinvio si chiede se il motivo di non esecuzione in parola debba essere applicato in tutti casi in cui il soggetto nei cui confronti è stato emesso il mandato di arresto è un minore; in caso contrario, detto giudice si domanda, in sostanza, in quali circostanze esso operi.
L’avvocato generale Bot ha in primo luogo escluso che tale motivo di esecuzione trovi applicazione ogniqualvolta la persona oggetto del mandato di arresto europeo sia un minore. Una siffatta interpretazione sarebbe, infatti, contraria alla volontà del legislatore – testimoniata dai lavori preparatori della decisione quadro 2002/584 – e si fonderebbe su una confusione tra i concetti di maggiore età penale, da un lato, ed età della responsabilità penale, dall’altro.
In secondo luogo, l’avvocato generale Bot ha affermato che l’art. 3, par. 3, della decisione quadro 2002/584, letto alla luce dell’art. 24, par. 2, della Carta di Nizza, deve essere interpretato nel senso che lo Stato membro di esecuzione può rifiutare la consegna di un minore quando a quest’ultimo non può essere applicata alcuna pena ai sensi del diritto di tale Stato. Per contro, detto Stato membro dovrà procedere alla consegna del minore ogniqualvolta, tenuto conto dell’età al momento della commissione del reato, la pena inflitta nello Stato membro di emissione corrisponda, nella sua natura e nella sua entità, ad una pena che avrebbe potuto essere inflitta o pronunciata anche nello Stato membro di esecuzione.