argomento: Giurisprudenza - Unione Europea
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Con due sentenze del 26 luglio 2017, la Corte si è pronunciata sui rinvii pregiudiziali proposti dal Consiglio di Stato nelle cause Persidera (C-112/16) e Europa Way e Persidera (C-560/15), nell’ambito di controversie vertenti sull’assegnazione di radiofrequenze per la diffusione di programmi digitali avvenuta tramite una delibera dell’AGCOM del 2009. La procedura svoltasi in base a tale delibera, che prevedeva l’assegnazione di radiofrequenze sulla base di un modello di “beauty contest”, è stata poi annullata dal legislatore con il D.L. del 2 marzo 2012, n. 16. Nella sentenza Europa Way e Persidera, la Corte di giustizia ha giudicato che l’art. 3, par. 3 bis, della direttiva 2002/21/CE, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica osta all’annullamento, da parte del legislatore nazionale, di una procedura di selezione per l’assegnazione di radiofrequenze in corso di svolgimento organizzata dall’autorità nazionale competente. Tale annullamento non rispetta, infatti, il requisito di indipendenza posto a favore di tali autorità sancito da detta disposizione.Con il rinvio pregiudiziale nella causa Persidera, la Corte di giustizia è stata invece interpellata sulla questione se la normativa nazionale che prevede meccanismo di conversione delle reti analogiche esistenti in reti digitali previsto dalla normativa italiana sia compatibile con il diritto dell’Unione. La Corte ha censurato tale meccanismo, nella misura in cui esso: da un lato, tiene conto, ai fini del calcolo delle reti digitali da attribuire, delle reti analogiche illegittimamente esercite da un operatore; dall’altro, favorisce taluni operatori rispetto ad altri, violando il principio di non discriminazione.