argomento: Giurisprudenza - Unione Europea
Articoli Correlati: accordo PNR
In data 26 luglio 2017, la Corte ha pronunciato il suo parere (1/15), ai sensi dell’art. 218, par. 11, TFUE, sulla compatibilità tra il progetto di accordo tra il Canada e l’Unione europea (“accordo PNR”) sul trasferimento dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record – “PNR”) e l’art. 16 TFUE, nonché gli artt. 7, 8 e 52, par. 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (“Carta”).
La Corte ha anzitutto chiarito che, tenuto conto delle sue finalità e del suo contenuto, si deve ritenere che l’accordo PNR abbia una doppia componente: la necessità di garantire la sicurezza pubblica, da un lato, e la protezione dei dati PNR, dall’altro. Entrambe componenti sono essenziali e sono legate in modo inscindibile. Ne consegue che la decisione relativa alla conclusione dell’accordo PNR deve fondarsi sia sull’art. 16, par. 2, TFUE, sia sull’art. 87, par. 2, lett. a), TFUE. Ciò detto, la Corte ha giudicato varie disposizioni dell’accordo PNR incompatibili con gli artt. 7, 8 e 52, par. 1, della Carta. Tra le varie criticità rilevate dalla Corte, si annoverano l’assenza di garanzie sufficienti con riguardo alla conservazione, all’uso e all’ulteriore trasferimento dei dati PNR da parte delle autorità canadesi, e la circostanza che l’accordo PNR non assicura un diritto all’informazione individuale dei passeggeri in caso di utilizzo da parte di dette autorità dei loro dati PNR, durante la permanenza o dopo la partenza dal Canada. L’accordo PNR non può dunque essere concluso nella sua forma attuale, ma dovrà essere modificato alla luce delle indicazioni fornite dalla Corte nel parere.