argomento: Giurisprudenza - Unione Europea
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Il 13 luglio 2017 l’Avvocato Generale Sharpston ha presentato le sue conclusioni in merito alle cd. quote latte. In esse, si chiede alla Corte di dichiarare che la Repubblica italiana ha disatteso gli obblighi impostile dalle pertinenti diposizioni di diritto dell’Unione applicabili, e precisamente, gli artt. 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 3950/92 che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattierocaseari; l’art. 4 del regolamento (CE) n. 1788/2003 che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari; gli artt. 79, 80 e 83 del regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli; l’art. 11, par. 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1392/2001 recante modalità d’applicazione del regolamento n. 3950/92, e, infine, gli artt. 15 e 17 del regolamento (CE) n. 595/2004. Ciò in quanto l’Italia ha omesso di garantire che il prelievo supplementare dovuto per la produzione realizzata in Italia in eccesso rispetto al livello della quota nazionale, a partire dalla prima campagna di effettiva imposizione del prelievo supplementare in Italia (1995/1996) e sino all’ultima campagna nella quale in Italia si è verificata una produzione in eccesso (2008/2009), fosse effettivamente addebitato ai singoli produttori che avevano contribuito a ciascun superamento di produzione; che il prelievo fosse tempestivamente pagato, previa notifica dell’importo da loro dovuto, dall’acquirente o dal produttore, in caso di vendite dirette; ovvero che il prelievo, qualora non pagato nei termini previsti, fosse iscritto a ruolo e eventualmente riscosso coattivamente dagli stessi acquirenti o produttori.