argomento: Giurisprudenza - Unione Europea
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Con sentenza del 6 luglio 2017, la Corte di giustizia si è pronunciata sul rinvio pregiudiziale proposto dal TAR Marche, con riguardo all’interpretazione della nozione d’impresa in difficoltà ai sensi dell’art. 1, par. 7, lett. c), del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 TFUE. La domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Nerea Spa e la Regione Marche, in relazione ad un obbligo di restituzione di un aiuto di Stato concesso a detta società. Secondo la Regione Marche, a seguito dell’ammissione della Nerea Spa ad una procedura di concordato preventivo in continuità, essa ricadrebbe nella definizione di impresa in difficoltà ai sensi della citata disposizione del regolamento n. 800/2008, non rispettando più i requisiti per beneficiare del finanziamento concessole.
La Corte ha chiarito che l’art. 1, par. 7, lett. c), del regolamento n. 800/2008 dev’essere interpretato nel senso che la nozione di “procedura concorsuale per insolvenza” in esso contenuta riguarda tutte le procedure concorsuali relative alle imprese previste dal diritto nazionale, siano esse avviate d’ufficio dalle autorità amministrative o giurisdizionali nazionali oppure su iniziativa dell’impresa interessata. Ne consegue che il fatto che la Nerea Spa sia stata ammessa ad una procedura di concordato preventivo in continuità a seguito di una sua istanza in tal senso, non esclude che essa sia qualificata come un’impresa in difficoltà ai sensi di tale disposizione.
Ciò non significa però che un’impresa che si trovi nelle condizioni previste per l’apertura nei suoi confronti di una procedura concorsuale per insolvenza debba restituire un aiuto di Stato che le è stato concesso in applicazione del regolamento n. 800/2008. Dato che l’idoneità dell’impresa a ricevere un aiuto di Stato va valutata al momento in cui esso è conferito, un aiuto concesso ad un’impresa nel rispetto del regolamento n. 800/2008, e in particolare dell’articolo 1, par. 6, dello stesso, non può essere revocato per il solo motivo che nei confronti di detta impresa, in una data successiva rispetto alla concessione dell’aiuto, è stata aperta una procedura concorsuale per insolvenza.