argomento: Giurisprudenza - Unione Europea
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In data 5 luglio 2017, la Corte ha risposto alla domanda di pronuncia pregiudiziale (causa C-190/16) proposta dal Bundesarbeitsgericht (Corte federale del lavoro, Germania), vertente sulla validità e, in subordine, sull’interpretazione del p. FCL.065, lett. b), dell’all. I del regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione, del 3 novembre 2011, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativamente agli equipaggi dell’aviazione civile ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio. Il giudice del rinvio ha chiesto, in primo luogo, se tale disposizione – che vieta ai titolari di una licenza di pilota che abbiano compiuto i 65 anni di età di operare come piloti di un aeromobile attivo nel trasporto aereo commerciale – sia compatibile con il principio di non discriminazione sancito all’art. 21, par. 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (“Carta”), e con il diritto di lavorare previsto all’art. 15, par. 1, della medesima. In subordine, detto giudice ha chiesto alla Corte di chiarire la portata del divieto imposto dalla citata disposizione del regolamento n. 1178/2011.
La Corte ha giudicato che il p. FCL.065, lett. b), dell’all. I del regolamento n. 1178/2011 non è incompatibile con la Carta. Da un lato, sebbene tale norma instauri una differenza di trattamento fondata sull’età, vale a dire una discriminazione vietata dall’art. 21, par. 1, della Carta, essa rispetta i requisiti per essere giustificata ai sensi dell’art. 52, par. 1 della stessa. In particolare, il fine perseguito dalla disposizione in parola – mantenere un livello elevato ed uniforme della sicurezza dell’aviazione civile nell’Unione – è un obiettivo legittimo, ed essa costituisce un mezzo idoneo e proporzionato alla sua realizzazione. Dall’altro lato, considerazioni analoghe valgono per l’art. 15, par. 1, della Carta, che sancisce il diritto di ogni persona di lavorare e di esercitare una professione liberamente scelta. Nella misura in cui la disposizione in questione interferisce con tale diritto, essa può essere giustificata alla luce all’art. 52, par. 1, della Carta.
Infine, la Corte ha precisato che il p. FCL.065, lett. b), dell’all. I del regolamento n. 1178/2011 non vieta al titolare di una licenza di pilota che abbia raggiunto i 65 anni di età né di operare come pilota in voli senza carico o in voli di trasferimento, effettuati nell’ambito dell’attività commerciale di un vettore, senza trasporto di passeggeri, merci o posta, né di operare come istruttore e/o esaminatore a bordo di un aeromobile, senza far parte dell’equipaggio di condotta di volo.