Il Diritto dell'Unione EuropeaEISSN 2465-2474 / ISSN 1125-8551
G. Giappichelli Editore

28/04/2016 - Quantitativo massimo annuo di quote gratuite di emissioni di gas a effetto serra per il periodo 2013-2020. La Corte di giustizia dichiara invalide le misure adottate dalla Commissione

argomento: Giurisprudenza - Unione Europea

Articoli Correlati: quote gratuite - emissioni di gas a effetto serra

Pronunciandosi a seguito di una serie di rinvii pregiudiziali promossi, tra gli altri, anche dal TAR Lazio, la Corte di giustizia, con una sentenza del 28 aprile 2016, resa nel caso Borealis Polyolefine e a. (cause riunite C‑191/14, C‑192/14, C‑295/14, C‑389/14 e da C‑391/14 a C‑393/14), ha – in particolare – dichiarato invalide quelle disposizioni della decisione 2013/448/UE della Commissione, del 5 settembre 2013, relativa alle misure nazionali di attuazione per l’assegnazione transitoria a titolo gratuito di quote di emissioni di gas a effetto serra ai sensi dell’art. 11, par. 3, della direttiva 2003/87/CE (direttiva, quest’ultima, istitutiva di un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas serra, nell’ambito del noto “protocollo di Kyoto”), che stabiliscono il c.d. “fattore di correzione”, ossia il fattore da applicare, nell’ambito di tale assegnazione, al fine di ridurre il quantitativo di ‘quote’ (in sostanza, ‘diritti di emissione’) già attribuite provvisoriamente e gratuitamente dagli Stati membri alle imprese che rilasciano gas ad effetto serra, laddove tale quantitativo superi quello massimo di quote disponibili determinato dalla Commissione.

Inoltre, la Corte ha deciso – ex art. 264 TFUE – di limitare nel tempo gli effetti della declaratoria d’invalidità delle suddette disposizioni. In particolare, la Corte ha stabilito che, da un lato, tale declaratoria produrrà effetti solo al termine di un periodo di dieci mesi a decorrere dalla data di pronuncia della sentenza in questione, al fine di consentire alla Commissione di adottare le misure necessarie, e, dall’altro, le misure adottate entro tale termine sulla base delle disposizioni invalidate non potranno essere rimesse in discussione.