argomento: Giurisprudenza - Unione Europea
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Nelle sue conclusioni, presentate il 28 aprile 2016 nel caso Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) (causa C‑240/15), relativo a una domanda di pronuncia pregiudiziale in materia di indipendenza (finanziaria) delle autorità nazionali di regolamentazione delle telecomunicazioni, sottoposta alla Corte di giustizia da parte del Consiglio di Stato, l’Avvocato generale Campos Sánchez-Bordona sostiene che i principi di imparzialità e di indipendenza, propri di queste autorità ai sensi dell’art. 3 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, nonché il principio di sostanziale autofinanziamento di dette autorità, stabilito dall’art. 12 della direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttive, peraltro, entrambe modificate oramai dalla direttiva 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009), non ostano a una normativa nazionale (come quella italiana in questione) che assoggetta tali autorità (nello specifico, l’AGCOM), in via generale, alle norme vigenti in materia di finanza pubblica e, in particolare, alle disposizioni specifiche in tema di contenimento e razionalizzazione della spesa delle amministrazioni pubbliche (dettate, rispettivamente, da un lato, dalla l. 196/2009 e, dall’altro lato, dalla l. 311/2004 e dal d.l. 223/2006, convertito in l. 248/2006), atteso che – come accertato dal Consiglio di Stato – tali norme e disposizioni non hanno menomato la capacità effettiva di autorità quali l’AGCOM di svolgere le proprie funzioni.