argomento: Giurisprudenza - Unione Europea
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Pronunciandosi nel caso Polonia c. Parlamento e Consiglio (causa C‑358/14), nonché nei casi Pillbox 38 (causa C‑477/14) e Philip Morris Brands e a. (causa C‑547/14), relativi – questi ultimi – a due distinti rinvii pregiudiziali promossi da giudici inglesi e vertenti, come il ricorso presentato dalla Polonia, sulla validità di più disposizioni della direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE (segnatamente, quelle relative a: il divieto, a decorrere dal 20 maggio 2020, di immissione sul mercato di prodotti del tabacco contenenti un aroma caratterizzante; la standardizzazione dell’etichettatura e del confezionamento dei prodotti del tabacco; l’istituzione di un regime specifico per le sigarette elettroniche), la Corte di giustizia, in tre sentenze del 4 maggio 2016, ha dichiarato che, dall’analisi condotta, non sono emersi elementi idonei a inficiare la validità di tali disposizioni (e ha così respinto anche il ricorso della Polonia).