argomento: Giurisprudenza - Unione Europea
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Con sentenza del 21 giugno 2017 (causa C-621/15), la Corte di giustizia si è pronunciata su una questione pregiudiziale proposta dalla Corte di Cassazione francese sull’interpretazione della direttiva 85/374/CEE del Consiglio del 25 luglio 1985, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi.
Il giudice di rinvio chiedeva se il giudice nazionale, nel valutare la responsabilità di un produttore di vaccini nell’insorgenza di una malattia, possa basarsi su indizi gravi, precisi e concordanti nell’ipotesi in cui vi sia assenza di consenso scientifico al riguardo, considerando che l’art. 4 della direttiva citata pone a carico del danneggiato l’onere di provare il danno subito, l’esistenza del difetto del vaccino e il nesso di causalità tra quest’ultimo e la malattia.
La Corte ha affermato che tale disposizione deve essere interpretata nel senso che è compatibile con il diritto dell’Unione un regime probatorio nazionale che autorizzi il giudice, in mancanza di prove certe e inconfutabili, a stabilire la responsabilità del produttore sulla base di un complesso di indizi gravi, precisi e concordanti, qualora ciò gli consenta di ritenere, secondo il suo libero apprezzamento e con un grado sufficientemente elevato di probabilità, che una simile conclusione corrisponda alla realtà.
Nel caso di specie, la Corte ha rilevato che la prossimità temporale tra la somministrazione di un vaccino e l’insorgenza di una malattia, la mancanza di precedenti medici personali e familiari correlati a detta malattia, nonché l’esistenza di un numero significativo di casi repertoriati di comparsa di tale malattia a seguito di simili somministrazioni sembrano, a prima vista, costituire indizi la cui compresenza potrebbe indurre un giudice nazionale a concludere che il danneggiato abbia assolto l’onere della prova su di lui gravante.
Infine, la Corte ha precisato che un regime probatorio nazionale che facesse discendere automaticamente da taluni indizi predeterminati la prova del nesso di causalità violerebbe l’art. 4 della direttiva citata.