argomento: Giurisprudenza - Unione Europea
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Con sentenza del 14 giugno 2017 (C-75/16), la Corte di giustizia si è pronunciata su due questioni pregiudiziali proposte dal Tribunale ordinario di Verona, nell’ambito di una controversia avente ad oggetto il regolamento del saldo debitore di un conto corrente.
Detto giudice si chiede, in sostanza, se la direttiva 2013/11 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, osti all’applicazione di talune disposizioni del d.lgs. del 4 marzo 2010, n. 28, recante attuazione dell’art. 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali, e del d.lgs. del 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del consumo.
La Corte ha risposto che la direttiva 2013/11 non si oppone all’obbligo di esperire una procedura di mediazione, nelle controversie indicate all’art. 2, par. 1, di tale direttiva, come condizione di procedibilità di un’azione giudiziaria, purché ciò non impedisca alle parti di esercitare il loro “diritto di accesso al sistema giudiziario” previsto all’art. 1 della medesima direttiva. Tale valutazione spetta al giudice del rinvio; esso dovrà in particolare assicurarsi che siano rispettate le condizioni stabilite dalla Corte il 18 marzo 2010 nella sentenza Alassini (C‑317/08 a C‑320/08).
Per contro, la Corte ha giudicato che l’art. 8, lett. b), della medesima direttiva osta ad una normativa nazionale, come gli artt. 5, co. 1-bis, e 8, co. 1, del d.lgs. 28/2010, che prevede l’obbligo per il consumatore di essere assistito da un avvocato per promuovere e partecipare alla suddetta mediazione. La Corte ha inoltre ritenuto che la direttiva 2013/11, e segnatamente il suo art. 9, par. 2, lett. a), dev’essere interpretata nel senso che osta alle norme del d.lgs. 28/2010 che condizionano alla dimostrazione di un giustificato motivo la possibilità di ritirarsi da siffatta procedura di mediazione.