Il Diritto dell'Unione EuropeaEISSN 2465-2474 / ISSN 1125-8551
G. Giappichelli Editore

08/06/2017 - Secondo l'avvocato generale Sharpston, nelle circostanze eccezionali di una crisi umanitaria, la competenza ad esaminare domande di protezione internazionale spetta agli Stati membri nei quali esse sono per la prima volta presentate

argomento: Giurisprudenza - Unione Europea

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L’8 giugno 2017, l’avvocato generale Sharpston ha presentato le sue conclusioni nei rinvii pregiudiziali A.S. (C-490/16) e Jafari (C-646/16) ad opera della Vrhovno sodišče Republike Slovenije(Corte Suprema slovena) e della Verwaltungsgerichtshof (Corte suprema amministrativa austriaca). I procedimenti principali vertono sull’interpretazione delle regole di competenza contenute nel Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (“regolamento Dublino III”).

I fatti all’origine di tali controversie si collocano tra settembre 2015 e marzo 2016; un periodo caratterizzato da un afflusso eccezionale di richiedenti asilo e da una situazione di “crisi umanitaria” nei Balcani occidentali. In tale contesto, si inseriscono le vicende dei ricorrenti: un cittadino siriano e due cittadine afghane che hanno attraversato la rotta dei Balcani sino a giungere, rispettivamente, in Slovenia ed in Austria.

In particolare, il sig. A.S. è partito dalla Siria ed ha percorso la rotta dei Balcani sino alla Croazia, dove le autorità locali, senza aver verificato se egli soddisfacesse i requisiti per un ingresso regolare, ne hanno organizzato il trasferimento verso la Slovenia. Giunto in tale Stato membro egli ha presentato una domanda di protezione internazionale.

Le sig.re Jafari sono invece partite dall’Afghanistan, hanno seguito grosso modo la stessa rotta del sig. A.S. e sono entrate irregolarmente in Croazia. Dopodiché, sono giunte in Austria e hanno presentato delle domande di protezione internazionale.

Le autorità austriache e slovene hanno però rifiutato tali richieste in applicazione dell’art. 13 del regolamento Dublino III, secondo il quale quando un cittadino di un paese terzo varca irregolarmente la frontiera di uno Stato membro, quest’ultimo è competente ad esaminare la sua domanda di protezione internazionale. Lo Stato membro competente con riguardo alle richieste del sig. A.S. e delle sig.re Jafari sarebbe dunque la Croazia.

Ebbene, nelle sue conclusioni, l’avvocato generale Sharpston ha invece sostenuto che, in ragione delle circostanze eccezionali in cui si sono svolti i fatti oggetto dei procedimenti principali, si deve ritenere che la competenza spetti all’Austria e alla Slovenia.

In particolare, l’avvocato generale ha in primo luogo affermato che gli artt. 12, 13 e 14 del regolamento Dublino III devono essere interpretati con riferimento alla lettera, al contesto e agli scopi perseguiti da detto regolamento, e non in collegamento con altri atti giuridici dell’Unione.

In secondo luogo, l’avvocato generale ha interpretato la nozione di “visto” ai sensi degli artt. 2, lett. m) e 12 del regolamento Dublino III, da un lato, e l’espressione “varcato illegalmente […] la frontiera di uno Stato membro”, di cui all’art. 13, par. 1, dello stesso regolamento, dall’altro.

Secondo l’avvocato generale, il fatto che taluni Stati membri, inclusa la Croazia, abbiano concesso a dei cittadini di paesi terzi di attraversare le loro frontiere e di transitare verso altri Stati membri per presentare delle richieste di protezione internazionale, non può essere considerato come il rilascio di un “visto” ai sensi degli articoli appena citati.

Inoltre, con riferimento alla nozione di cui all’articolo 13 del regolamento Dublino III, l’avvocato generale ha osservato che, di norma, si verifica un “attraversamento illegale” ogniqualvolta si valichi la frontiera esterna dell’Unione senza rispettare i requisiti, e ciò sia accertato conformemente alle disposizioni pertinenti di diritto dell’Unione. Tuttavia, quando, come nel caso di specie, occorre determinare lo Stato membro competente ai fini della protezione internazionale in un contesto di afflusso massiccio di richiedenti asilo, occorre accedere a un’interpretazione meno stringente di tale disposizione. È necessario trovare un punto di equilibrio tra le esigenze cui risponde detta regola – in particolare, evitare il forum shopping da parte dei richiedenti asilo – e il dovere di far fronte ad una crisi umanitaria. Ne consegue che, sebbene gli attraversamenti del territorio croato da parte del sig. A.S. e delle sig.re Jafari non abbiano rispettato i requisiti previsti dal diritto dell’Unione, essi non possono essere considerati come “illegali” ai sensi dell’art. 13, par. 1, del regolamento Dublino III.

In terzo luogo, e in subordine rispetto alle risposte precedenti, l’avvocato generale ha precisato che l’approccio adottato dalla Croazia nei confronti del sig. A.S. e delle sig.re Jafari deve essere considerato come un’autorizzazione ad attraversare la frontiera esterna dell’Unione nell’accezione dell’art. 5, par. 4, lett. c), del Regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone. Ciò escluderebbe, in ogni caso, la natura illegale dell’attraversamento della frontiera, ai fini dell’applicazione dell’art. 13 del regolamento Dublino III.

In quarto luogo, l’avvocato generale ha affermato che i fatti di cui ai procedimenti principali non consentono di designare uno “Stato membro competente” ai sensi del capo III del regolamento Dublino III. Ne discende che le richieste di protezione internazionale presentate dal sig. A.S. e dalle sig.re Jafari devono essere esaminate, conformemente all’art. 3, par. 2, di detto regolamento, dal primo Stato membro in cui tali domande sono state presentate (ossia, rispettivamente, la Slovenia e l’Austria).

Infine, con riferimento a due quesiti posti dal solo giudice del rinvio nella causa A.S. (C-490/16), l’avvocato generale ha precisato che, ai sensi dell’art. 27 del regolamento Dublino III, un richiedente asilo ha diritto a far valere una violazione dell’art. 13, par. 1, dello stesso regolamento. L’avvocato generale ha inoltre espresso la sua opinione su quali condizioni debbano essere soddisfatte perché un tale ricorso sospenda la decorrenza del termine per trasferire un richiedente asilo verso un altro Stato membro per motivi di incompetenza, previsto all’art. 29, par. 2, del regolamento Dublino III.