Il Diritto dell'Unione EuropeaEISSN 2465-2474 / ISSN 1125-8551
G. Giappichelli Editore

25/05/2016 - Riconoscimento ed esecuzione di decisioni in materia civile e commerciale. La mancata audizione di un soggetto terzo interessato dal provvedimento di cui si chiede il riconoscimento non viola l'ordine pubblico se tale soggetto poteva far valere i propri diritti dinanzi al giudice che ha emesso detto provvedimento

argomento: Giurisprudenza - Unione Europea

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Con una sentenza del 25 maggio 2016, nel caso Meroni (causa C‑559/14), la Corte di giustizia ha chiarito che l’art. 34, punto 1, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (oramai abrogato dal regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012), letto alla luce dell’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali, deve essere interpretato nel senso che il riconoscimento e l’esecuzione di un’ordinanza emessa da un giudice di uno Stato membro (nello specifico, un’ordinanza provvisoria “di congelamento”, c.d. “freezing injunction”, adottata da un giudice inglese, volta a impedire che i beni del debitore siano sottratti, mediante alienazione, a una futura azione da parte del creditore), la quale è stata pronunciata senza che un terzo i cui diritti possano essere pregiudicati da tale ordinanza sia stato ascoltato, non possono essere considerati come manifestamente contrari all’ordine pubblico dello Stato membro richiesto (nel caso di specie, la Lettonia) e al diritto a un equo processo ai sensi delle rispettive suddette disposizioni, nei limiti in cui è possibile a tale terzo far valere i propri diritti dinanzi a detto giudice.