Il Diritto dell'Unione EuropeaEISSN 2465-2474 / ISSN 1125-8551
G. Giappichelli Editore

16/05/2017 - La Corte di giustizia esclude che l'Unione possa firmare e concludere da sola l'accordo di libero scambio con la Repubblica di Singapore

argomento: Giurisprudenza - Unione Europea

Articoli Correlati: libero scambio

Il 16 maggio 2017 la Corte ha pronunciato, in seduta plenaria, il parere 2/15 sulla natura della competenza dell’Unione a firmare e concludere l’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e la Repubblica di Singapore. L’accordo prevede una serie di obblighi riguardanti, segnatamente, l’accesso ai rispettivi mercati, la protezione degli investimenti esteri, la tutela della proprietà intellettuale e lo sviluppo sostenibile. Il parere, reso su richiesta della Commissione, chiarisce se e in quale misura detto accordo possa essere firmato e concluso dall’Unione da sola, ovvero, in quanto “accordo misto”, debba essere firmato e concluso sia dall’Unione, che da ciascuno degli Stati membri.

Secondo la Corte, l’Unione dispone di una competenza esclusiva, ai sensi dell’art. 3, parr. 1, lett. e), e 2, TFUE, con riferimento agli obblighi relativi all’accesso delle merci e dei servizi; alla disciplina degli appalti pubblici; alla protezione degli investimenti esteri diretti; alla tutela della proprietà intellettuale, della concorrenza e dello sviluppo sostenibile; allo scambio di informazioni; agli obblighi di notifica, di verifica, di cooperazione, di mediazione, di trasparenza e di risoluzione delle controversie tra le Parti. Mentre lo stesso non vale per gli obblighi riguardanti gli investimenti esteri “diversi da quelli diretti”, ossia quelli che non hanno per scopo la creazione o il mantenimento di legami durevoli tra l’investitore e l’impresa destinataria dei fondi. Tali investimenti non rientrano, infatti, nella politica commerciale comune dell’Unione, quale definita dall’art. 207, par. 1, TFUE, e sono dunque sottratti alla competenza esclusiva prevista dal citato art. 3 dello stesso Trattato. Inoltre, è escluso che gli impegni in materia incidano o modifichino la portata di norme comuni dell’Unione, sì da essere ricompresi nell’ambito di applicazione del par. 2 di detto articolo.

La Corte ne ha dedotto che le disposizioni dell’accordo che riguardano gli investimenti esteri “diversi da quelli diretti” e quelle che sono ad esse ausiliarie, come gli impegni attinenti alla risoluzione delle controversie tra investitori e Stati, sono l’oggetto di una competenza concorrente dell’Unione e degli Stati membri. Pertanto, l’accordo di libero scambio con la Repubblica di Singapore può essere firmato e concluso soltanto dall’Unione e dagli Stati membri operanti di concerto, nell’esercizio delle rispettive competenze.