Il Diritto dell'Unione EuropeaEISSN 2465-2474 / ISSN 1125-8551
G. Giappichelli Editore

16/05/2017 - Secondo la Corte le autorità nazionali sono tenute a verificare la pertinenza delle informazioni richieste in applicazione del meccanismo di cooperazione in materia fiscale istituito dalla direttiva 2011/16/UE

argomento: Giurisprudenza - Unione Europea

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Con sentenza del 16 maggio 2017, causa C-218/15, Berlioz Investment Fund SA, la Corte di giustizia si è pronunciata su una serie di quesiti proposti dalla Cour administrative di Lussemburgo, riguardanti la direttiva 2011/16/UE sulla cooperazione amministrativa in materia fiscale. Tali quesiti sono stati sollevati nell’ambito di una controversia tra la Berlioz Investment Fund SA e l’amministrazione tributaria lussemburghese. Detta società ha infatti impugnato una sanzione inflittale per inottemperanza a una richiesta di informazioni trasmessa dall’amministrazione tributaria francese a quella del Lussemburgo, in applicazione della direttiva appena citata. Il giudice del rinvio si è chiesto se, e a quali condizioni, il destinatario di un tale provvedimento possa contestarne la legittimità, a motivo che le informazioni richieste non appaiono pertinenti ai fini dello svolgimento di un’indagine fiscale.

La Corte ha in primo luogo affermato che il provvedimento sanzionatorio in questione è inteso ad assicurare il buon funzionamento del sistema di cooperazione previsto dalla direttiva, e che, pertanto, esso costituisce una misura di attuazione del diritto dell’Unione ai sensi dell’art. 51, par. 1, della Carta di Nizza. Le disposizioni di quest’ultima, e in particolare il suo art. 47, intitolato “diritto ad un ricorso effettivo e ad un giudice imparziale”, sono dunque applicabili nelle circostanze del procedimento principale. Ebbene, secondo la Corte, detto art. 47 deve essere interpretato nel senso che il destinatario di un provvedimento sanzionatorio come quello in questione ha diritto a contestarne la legittimità.

In secondo luogo, la Corte ha chiarito che, ai sensi degli artt. 1 e 5 della direttiva, l’autorità interpellata non è tenuta a fornire informazioni che non siano “prevedibilmente pertinenti” ai fini dello svolgimento dell’indagine condotta da parte dell’autorità richiedente. Ciò implica, di riflesso, che essa non può sanzionare un amministrato che si sia rifiutato di fornirle informazioni che non siano “pertinenti” a tali fini.

A tale riguardo, la Corte ha però sottolineato che, tenuto conto del meccanismo di cooperazione istituito dalla direttiva in questione, l’autorità interpellata deve presumere che la richiesta di informazioni sottopostale sia conforme al diritto nazionale dell’autorità richiedente e necessaria ai fini della sua indagine. Essa deve dunque limitarsi a verificare se le informazioni richieste non siano prive di qualsiasi prevedibile pertinenza. E ciò vale anche per il giudice chiamato a esercitare il suo sindacato giurisdizionale: egli deve esclusivamente verificare che l’ingiunzione si fondi su una richiesta sufficientemente motivata e verta su informazioni che non appaiano manifestamente prive di qualsiasi prevedibile pertinenza.

In ultimo luogo, la Corte ha affermato che, per consentire al giudice di esercitare il suo sindacato, occorre garantire che egli possa avere accesso alla richiesta di informazioni trasmessa dall’autorità richiedente. Il destinatario dell’ingiunzione o il terzo interessato che intenda contestare la pertinenza delle informazioni richieste non dispone invece di tale facoltà, salvo che ciò si riveli necessario ad esercitare il diritto ad un rimedio giurisdizionale effettivo, consacrato all’art. 47 della Carta.