argomento: Giurisprudenza - Unione Europea
Articoli Correlati: Uber - libera prestazione dei servizi - licenza
L’11 maggio 2017 l’avvocato generale Szpunar ha presentato le sue conclusioni sul rinvio pregiudiziale (causa C-434/15, Asociación Profesional Elite Taxi) del Juzgado de lo Mercantil n. 3 di Barcellona, innanzi al quale un’organizzazione professionale che raggruppa i tassisti della città spagnola, ha presentato ricorso sostenendo che Uber System Spain non avrebbe il diritto di fornire il servizio UberPop in questa città, a motivo che né la società, né i proprietari o i conducenti dei veicoli interessati, dispongono delle licenze e delle autorizzazioni imposte dalla normativa locale. Su questa base il giudice del rinvio ha chiesto alla Corte come debba essere qualificata l’attività di Uber alla luce delle direttive 2000/31/CE e 2006/123/CE, e del TFUE, e quali conseguenze debbano essere tratte da tale qualificazione.
Secondo Szpunar, l’attività di Uber costituisce un “servizio misto”, erogato in parte per via elettronica – la prestazione di messa in contatto del passeggero con il conducente – e in parte con modalità diverse – il servizio di trasporto. L’avvocato generale esclude però che la prestazione erogata per via elettronica, per quanto innovativa, possa essere considerata autonoma, o principale, rispetto all’attività di trasporto. È quest’ultima infatti a costituire la prestazione principale nel servizio offerto da Uber e ad attribuire ad esso il suo significato economico. L’attività di Uber non può dunque essere qualificata come un “servizio della società d’informazione” ai sensi della direttiva 2000/31/CE. Per contro, a parere di Szpunar, tale attività costituisce, per queste stesse ragioni, un “servizio nel settore dei trasporti” ai sensi dell’art. 2, par. 2, lett. d), della direttiva 2006/123/CE. Essa è pertanto esclusa dall’ambito di applicazione di tale direttiva. Inoltre, tale attività rientra nell’eccezione alla libera prestazione dei servizi prevista dall’art. 58, par. 1, TFUE, ed è disciplinata dagli articoli 90 e seguenti dello stesso Trattato.
In sostanza, l’avvocato generale propone alla Corte di rispondere alle domande poste dal giudice del rinvio affermando che l’attività di Uber non è retta dal principio della libera prestazione dei servizi e può essere soggetta a licenze ed autorizzazioni richieste dal diritto nazionale.
A margine delle sue conclusioni, Szpunar aggiunge però che se si dovesse invece considerare l’attività di Uber come un “servizio della società d’informazione” ai sensi della direttiva 2000/31/CE, l’art. 3, par. 2, di tale direttiva vieterebbe di imporre un’autorizzazione a erogare i servizi elettronici di Uber. Occorrerebbe quindi verificare se una tale restrizione possa essere giustificata alla luce dell’art. 3, par. 4, della stessa direttiva. Detto divieto non osterebbe però ad eventuali prescrizioni gravanti sui conducenti, posto che il servizio di trasporto non rientra nell’ambito di applicazione della direttiva. Una tale qualificazione escluderebbe, d’altra parte, che l’attività di Uber possa rientrare nell’ambito di applicazione della direttiva 2006/123/CE.