Il Diritto dell'Unione EuropeaEISSN 2465-2474 / ISSN 1125-8551
G. Giappichelli Editore

02/06/2016 - Appalti pubblici. La Corte si pronuncia in materia di avvalimento e di applicazione dei principi di parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità

argomento: Giurisprudenza - Unione Europea

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Pronunciandosi a seguito di un rinvio pregiudiziale operato dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana nell’ambito di una controversia relativa a una procedura, di rilevanza europea, indetta dall’Autorità portuale di Messina per l’aggiudicazione del servizio quadriennale di gestione dei rifiuti e dei residui del carico delle navi facenti scalo entro la circoscrizione territoriale di detta Autorità, la Corte di giustizia, con sentenza del 2 giugno 2016, resa nel caso Pizzo (causa C‑27/15), ha chiarito che gli artt. 47 e 48 della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (oramai abrogata dalla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, la quale tuttavia non si applica, ratione temporis, al caso di specie), devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale che autorizza un operatore economico a fare affidamento sulle capacità di uno o più soggetti terzi – ivi comprese le referenze bancarie – per soddisfare i requisiti minimi di partecipazione a una gara d’appalto che tale operatore soddisfa solo in parte.

La Corte ha inoltre precisato che il principio di parità di trattamento e l’obbligo di trasparenza devono essere interpretati nel senso che ostano all’esclusione di un operatore economico da una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico in seguito al mancato rispetto, da parte di tale operatore, di un obbligo che non risulta espressamente dai documenti relativi a tale procedura o dal diritto nazionale vigente, bensì da un’interpretazione di tale diritto e di tali documenti nonché dal meccanismo diretto a colmare, con un intervento delle autorità o dei giudici amministrativi nazionali, le lacune presenti in tali documenti. In tali circostanze, i principi di parità di trattamento e di proporzionalità devono essere interpretati nel senso che non ostano al fatto di consentire all’operatore economico di regolarizzare la propria posizione e di adempiere tale obbligo entro un termine fissato dall’amministrazione aggiudicatrice.