argomento: Giurisprudenza - Unione Europea
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Con sentenza del 10 maggio 2017 in causa C-133/15, Chavez-Vilchez e a., la Grande Sezione della Corte si è pronunciata su un rinvio pregiudiziale dal Centrale Van Beroep (Corte d’appello per le questioni in materia di sicurezza sociale e di funzione pubblica dei Paesi Bassi), che le aveva chiesto a quali condizioni otto cittadine di paesi terzi, madri di uno o più bambini aventi la cittadinanza olandese, possano beneficiare di un diritto di soggiorno derivato in forza dell’articolo 20 TFUE, così come interpretato, segnatamente, nelle sentenze Ruiz Zambrano (C‑34/09) e Dereci e a. (C‑256/11).
La Corte ha risposto che, nell’ambito della valutazione di una richiesta di un diritto di soggiorno derivato da parte di un genitore cittadino di un paese terzo, il fatto che l’altro genitore sia un cittadino dell’Unione capace di e disposto ad assumersi l’onere del figlio costituisce un elemento pertinente. Essa ha però precisato che tale elemento non è di per sé sufficiente per constatare che non esiste, tra il genitore cittadino di un paese terzo e il minore, una relazione di dipendenza tale per cui quest’ultimo sarebbe costretto a lasciare il territorio dell’Unione qualora a detto genitore fosse rifiutato un diritto di soggiorno. A tale fine, occorre valutare, nell’interesse superiore del minore, l’insieme delle circostanze del caso, e, segnatamente, l’età del minore, il suo sviluppo fisico ed emotivo, l’intensità della sua relazione affettiva con entrambi i genitori, nonché il rischio che la separazione dal genitore cittadino di un paese terzo comporterebbe per il suo equilibrio.
La Corte ha infine escluso che l’art. 20 TFUE osti ad una normativa nazionale che preveda l’onere per il genitore che ha richiesto un tale diritto di soggiorno derivato di dimostrare che una decisione di rifiuto priverebbe il minore del godimento effettivo dei diritti connessi al suo status di cittadino, obbligandolo a lasciare il territorio dell’Unione. Essa ha però sottolineato che tale normativa non può dispensare le autorità nazionali dal procedere, sulla base degli elementi forniti dal richiedente, alle ricerche necessarie per stabilire le conseguenze che il rifiuto avrebbe sulla situazione del minore.