Il Diritto dell'Unione EuropeaEISSN 2465-2474 / ISSN 1125-8551
G. Giappichelli Editore

09/06/2016 - Emergenza Xylella. La Corte conferma la validità delle misure adottate dalla Commissione che impongono l'abbattimento (anche) degli ulivi non infetti, siti in prossimità delle piante colpite dal batteri

argomento: Giurisprudenza - Unione Europea

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Con una sentenza del 9 giugno 2016, resa nel caso Pesce e a. (cause riunite C-78/16 e C-79/16), pronunciandosi a conclusione di un procedimento accelerato (v. questa Rubrica), la Corte di giustizia – sulla stessa linea di quanto sostenuto dall’Avvocato generale Bot nelle sue conclusioni presentate relativamente a tale caso (v. questa Rubrica) – ha dichiarato che l’esame delle questioni sollevate dal TAR Lazio in merito alle misure adottate per fronteggiare la c.d. malattia degli ulivi in Puglia (v. questa Rubrica), non ha rivelato alcun elemento idoneo ad inficiare la validità (delle disposizioni contestate) della decisione di esecuzione 2015/789/UE della Commissione, del 18 maggio 2015, relativa alle misure per impedire l’introduzione e la diffusione nell’Unione della Xylella fastidiosa (misure, queste, che prevedono l’obbligo di abbattere, oltre agli ulivi infettati da detto batterio, anche le piante sane, poste in un raggio di 100 metri da ogni esemplare infetto), in rapporto alla direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell’8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, come modificata dalla direttiva 2002/89/CE del Consiglio, del 28 novembre 2002, letta alla luce dei principi di precauzione e di proporzionalità, nonché in rapporto all’obbligo di motivazione previsto dall’art. 296 TFUE e dall’art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.