argomento: Giurisprudenza - Unione Europea
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In linea con quanto deciso con una precedente sentenza del 24 giugno 2014 (ugualmente Parlamento c. Consiglio, causa C-658/11) riguardante un analogo accordo concluso con la Repubblica di Mauritius, il 14 giugno 2016 la Corte di giustizia ha annullato (causa C-263/14), mantenendone però gli effetti fino alla sua sostituzione, la decisione 2014/198/PESC del Consiglio, del 10 marzo 2014, relativa alla firma e alla conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica di Tanzania sulle condizioni del trasferimento delle persone sospettate di atti di pirateria e dei relativi beni sequestrati da parte della forza navale diretta dall’Unione europea alla Repubblica di Tanzania (GU 2014, L 108, p. 1).
L’accordo, che era stato firmato a Bruxelles il 1° aprile 2014, si collega all’attuazione dell’azione comune 2008/851/PESC del Consiglio, del 10 novembre 2008, relativa all’operazione militare dell’Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (c.d. Operazione Atalanta).
Il ricorso del Parlamento europeo, al pari di quello all’origine della citata sentenza del giugno 2014, aveva contestato, da un lato, la scelta dell’art. 37 TUE come base giuridica per la decisione di conclusione dell’accordo, che, riguardando gli accordi PESC, finiva per escludere ogni obbligo di consultazione del Parlamento; e dall’altro lato, in subordine, la violazione dell’art. 218, par. 10, TFUE, che fa comunque obbligo al Consiglio di informare immediatamente e pienamente il Parlamento in tutte le fasi della negoziazione e della conclusione di un accordo dell’Unione, quale ne sia la base giuridica. E al pari di quanto deciso due anni fa, la Corte anche in questa nuova sentenza, dopo aver ritenuto infondato il primo motivo di ricorso, ha comunque annullato la decisione di conclusione dell’accordo per violazione della formalità sostanziale imposta al Consiglio dal citato par. 10 dell’art. 218. Secondo la Corte, infatti, l’obbligo di informazione previsto da questa disposizione è espressione di quel principio democratico di cui il coinvolgimento del Parlamento nel processo decisionale è un riflesso essenziale. In assenza di questa informazione, esso non è in grado di esercitare il diritto di controllo che i Trattati gli hanno conferito in materia di PESC e, eventualmente, di far valere il proprio punto di vista per quanto riguarda, in particolare, la corretta base giuridica sulla quale l’atto di cui trattasi deve fondarsi.