Il Diritto dell'Unione EuropeaEISSN 2465-2474 / ISSN 1125-8551
G. Giappichelli Editore

30/03/2017 - OGM: presentate le conclusioni dell'avvocato generale Bobek

argomento: Giurisprudenza - Unione Europea

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Il 30 marzo 2017 l'avvocato generale Bobek ha presentato le sue conclusioni sul rinvio pregiudiziale con il quale il Tribunale di Udine (causa C-111/16 Giorgio Fidenato e altri) ha chiesto alla Corte di giustizia sesia possibile adottare misure d’emergenza per rischi non espressamente previsti dall’art. 34 del regolamento (CE) n. 1829/2003. In sostanza, il giudice di rinvio ha chiesto alla Corte di verificare se il principio di precauzione possa ampliare l’ambito di applicazione dell’art. 34. Il contenzioso in questione tra origine dal decreto interministeriale 12 luglio 2013, con il quale è stata vietata la coltivazione nel territorio nazionale di varietà di mais geneticamente modificato, e si inserisce nell’ambito di un annosa controversia, sempre sollevata dal Sig. Fidenato nei confronti della legislazione italiana in materia di OGM, con la quale si prevedeva una preventiva autorizzazione ministeriale per la coltivazione di mais MON 810, ritenuta non conforme alla direttiva 2001/18/CE sull'emissione deliberata nell'ambiente di OGM.

Secondo l’avvocato generale il principio di precauzione non modifica le condizioni fissate dall’art. 34 del citato regolamento, per tre ragioni principali: in primo luogo, in base al principio di legalità, le autorità pubbliche agiscono esclusivamente entro i limiti di quanto stabilito per legge; in secondo luogo, le disposizioni del regolamento (CE) n. 1829/2003 devono essere interpretate e applicate in modo uniforme in tutti gli Stati membri e, in terzo luogo, il principio di precauzione e l’art. 34 del regolamento operano in contesti diversi. Infatti, l’art. 34 si riferisce specificamente ai prodotti geneticamente modificati che sono già stati oggetto di una valutazione scientifica completa prima di essere immessi in commercio. L’avvocato generale propone quindi di stabilire che gli Stati membri possano adottare misure di emergenza riguardanti alimenti e mangimi geneticamente modificati solo se siano in grado di dimostrare, oltre all’urgenza, l’esistenza di una situazione di rischio manifesto e grave per la salute umana, per la salute degli animali e per l’ambiente, come previsto all’art. 34 del regolamento (CE) n. 1829/2003.