Il Diritto dell'Unione EuropeaEISSN 2465-2474 / ISSN 1125-8551
G. Giappichelli Editore

16/06/2016 - Una sentenza contumaciale definitiva può essere certificata quale titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati

argomento: Giurisprudenza - Unione Europea

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La Corte di giustizia, con sentenza del 16 giugno 2016, resa, a seguito di un rinvio pregiudiziale del Tribunale di Bologna, nel caso Pebros Servizi (causa C-511/14), ha dichiarato che le condizioni in presenza delle quali, in caso di sentenza contumaciale, un credito si considera «non contestato», ai sensi del regolamento (CE) n. 805/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati, devono essere determinate in modo autonomo, sulla base di questo solo regolamento.

Secondo la Corte, in sostanza, un credito può essere considerato «non contestato», ai sensi segnatamente dell’art. 3, par. 1, secondo comma, lett. b), del suddetto regolamento, se il debitore non agisce in alcun modo per opporvisi, non osservando l’invito di un giudice a notificare per iscritto l’intenzione di difendere la propria causa o non comparendo in udienza. Del resto, l’esplicito rinvio alle procedure giudiziarie previste dalla legislazione dello Stato membro, operato da tale articolo, non riguarda le conseguenze giuridiche dell’assenza del debitore dal procedimento, essendo queste oggetto di una qualificazione autonoma in forza del medesimo regolamento, ma concerne esclusivamente le modalità procedurali secondo le quali il debitore può opporsi efficacemente al credito. Pertanto, la circostanza che, in forza del diritto italiano, una condanna in contumacia non equivalga a una condanna per credito non contestato è priva di pertinenza al riguardo.

La Corte rileva inoltre che il regolamento n. 805/2004 stabilisce unicamente norme procedurali minime, necessarie per rispettare i diritti della difesa del debitore contumace, senza tuttavia disciplinare tutti gli aspetti della contestazione del credito, quali, in particolare, la forma di un atto di contestazione, gli organi coinvolti nella procedura di contestazione o i termini applicabili. Di conseguenza, in ciascuno Stato membro, il debitore deve procedere a una contestazione del genere conformemente alle norme di procedura civile ivi vigenti.