Il Diritto dell'Unione EuropeaEISSN 2465-2474 / ISSN 1125-8551
G. Giappichelli Editore

21/06/2016 - L'obbligo, stabilito a pena di nullità, di emettere fatture transfrontaliere esclusivamente in una lingua specifica è contrario al diritto dell’Unione

argomento: Giurisprudenza - Unione Europea

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Con una sentenza del 21 giugno 2016, resa nel caso New Valmar (causa C‑15/15), la Corte di giustizia ha stabilito che l’art. 35 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa di un ente federato di uno Stato membro, come la Comunità fiamminga del Regno del Belgio, che impone alle imprese che hanno la propria sede di gestione nel territorio di tale ente di redigere tutte le indicazioni presenti sulle fatture relative ad operazioni negoziali transfrontaliere solamente nella lingua ufficiale dello stesso ente (ossia, l’olandese), a pena di nullità di tali fatture, da rilevare d’ufficio da parte del giudice.

In particolare, la Corte ha accertato che tale normativa costituisce una restrizione alla libera circolazione delle merci. Infatti, benché essa sia indistintamente applicabile a tutte le fatture emesse da un’impresa che ha la propria sede di gestione nella regione fiamminga, ed incida quindi tanto sugli scambi interni allo Stato membro interessato che su quelli transfrontalieri, una simile normativa tuttavia è suscettibile di ledere maggiormente questi ultimi, in quanto è meno probabile che un acquirente con sede in uno Stato membro diverso dal Belgio sia in grado di comprendere la lingua olandese rispetto ad un acquirente con sede in quest’ultimo Stato membro, ove l’olandese costituisce una delle lingue ufficiali.

La Corte ha stabilito inoltre che, sebbene la normativa in questione miri a perseguire l’obiettivo legittimo di conservare l’uso corrente della lingua olandese per la redazione di documenti ufficiali, quali le fatture, nonché di facilitare i controlli su tali documenti da parte delle autorità nazionali, essa non risulta proporzionata al conseguimento di tali obiettivi poiché eccede quanto necessario per raggiungere gli stessi. In effetti, nello specifico, i medesimi obiettivi potrebbero essere parimenti garantiti da misure che oltre a quanto disposto dalla suddetta normativa, consentano di redigere una versione autentica delle fatture anche in una lingua conosciuta da tutte le parti interessate.