Il Diritto dell'Unione EuropeaEISSN 2465-2474 / ISSN 1125-8551
G. Giappichelli Editore

22/06/2016 - La Corte chiarisce i criteri per determinare il rimborso dovuto ad un passeggero in caso di 'downgrading' su un volo

argomento: Giurisprudenza - Unione Europea

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Con una sentenza del 22 giugno 2016, resa nel caso Mennens (causa C‑255/15), la Corte di giustizia ha dichiarato che l’art. 10, par. 2, in combinato disposto con l’art. 2, lett. f), del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato, deve essere interpretato nel senso che, in caso di sistemazione di un passeggero in classe inferiore su un volo (downgrading), il prezzo da prendere in considerazione per determinare il rimborso dovuto al passeggero interessato è il prezzo del volo sul quale questi è stato sistemato in una classe inferiore, a meno che tale prezzo non sia riportato sul biglietto che gli dà diritto al trasporto su detto volo, nel qual caso occorre fondarsi sulla parte del prezzo del biglietto corrispondente al quoziente della distanza del volo in questione e della distanza totale del trasporto cui il passeggero ha diritto. Inoltre, sempre secondo la Corte, lo stesso art. 10, par. 2, del suddetto regolamento va interpretato nel senso che il prezzo del biglietto che deve essere preso in considerazione per determinare il rimborso dovuto al passeggero, in caso di downgrading su un volo, corrisponde esclusivamente al prezzo del volo stesso, ad esclusione delle tasse ed imposte indicate sul biglietto, a condizione che né l’esigibilità né l’importo di queste dipendano dalla classe per la quale il medesimo biglietto è stato acquistato.