argomento: Giurisprudenza - Unione Europea
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Con una sentenza del 30 giugno 2016, resa nel caso Admiral Casinos & Entertainment (causa C‑464/15), la Corte di giustizia ha dichiarato che l’art. 56 TFUE deve essere interpretato nel senso che, in sede di esame della proporzionalità di una normativa nazionale restrittiva nel settore dei giochi d’azzardo, occorre fondarsi non solo sull’obiettivo di detta normativa, così come esso appare al momento dell’adozione di quest’ultima, ma anche sugli effetti della stessa normativa, valutati successivamente a tale momento.
Nel caso di specie, avendo riguardo alle misure (austriache) in questione, la Corte ha precisato che, in sede di valutazione della proporzionalità, spetta segnatamente al giudice del rinvio effettuare le verifiche riguardo, in particolare, all’evoluzione della politica commerciale dei soggetti autorizzati a operare nel settore nonché alla situazione, rispetto al momento dei fatti di cui al procedimento principale, delle attività criminali e fraudolente connesse ai giochi d’azzardo. A tale proposito, sempre secondo la Corte, l’approccio adottato nel compiere la suddetta valutazione deve essere non “statico”, bensì “dinamico”, nel senso che è necessario “tener conto dell’evoluzione delle circostanze successive all’adozione di detta normativa”.