Il Diritto dell'Unione EuropeaEISSN 2465-2474 / ISSN 1125-8551
G. Giappichelli Editore

05/07/2016 - Il diritto dell'Unione osta a una normativa nazionale che impone al giudice del rinvio di dichiararsi incompetente in un procedimento per aver esposto, nella domanda di pronuncia pregiudiziale, il contesto fattuale e giuridico relativo al procedimento stesso

argomento: Giurisprudenza - Unione Europea

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Con una sentenza del 5 luglio 2016, resa nel caso Ognyanov (causa C‑614/14), la Corte di giustizia ha stabilito che una normativa nazionale interpretata in modo da imporre al giudice del rinvio di dichiarare la propria incompetenza con riguardo ad un procedimento pendente dinnanzi ad essi per aver esposto, nell’ambito della domanda di pronuncia pregiudiziale, il contesto di fatto e di diritto di tale procedimento violagli artt. 267 TFUE e 94 del regolamento di procedura della Corte, nonché gli artt. 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali.

In particolare, la Corte ha osservato che, secondo il diritto nazionale (bulgaro) in questione, l’esposizione da parte di un giudice, nell’ambito di una domanda di pronuncia pregiudiziale, del contesto fattuale e giuridico attinente alla controversia pendente dinnanzi ad esso è considerata come formulazione di un parere provvisorio da parte di tale giudice, e comporta non soltanto la sua declinazione di competenza e l’annullamento della sua decisione definitiva, ma altresì l’avvio, nei suoi confronti, di un’azione di responsabilità per illecito disciplinare. Secondo la Corte, una simile normativa comporta il rischio che un giudice nazionale preferisca astenersi dal sottoporre ad essa delle questioni pregiudiziali onde evitare non solo che sia declinata la sua competenza e gli siano inflitte sanzioni disciplinari, ma anche di proporre questioni pregiudiziali irricevibili. Tale normativa lede, dunque, le prerogative riconosciute ai giudici nazionali dall’art. 267 TFUE e pregiudica, pertanto, l’efficace cooperazione tra la Corte di Lussemburgo e i giudici nazionali, come prevista dal meccanismo del rinvio pregiudiziale.

La Corte ha inoltre dichiarato che l’art. 267 TFUE non impone (né vieta) al giudice del rinvio di procedere, in seguito alla pronuncia della sentenza emessa in via pregiudiziale, ad una nuova audizione delle parti nonché a nuove misure istruttorie che possano indurlo a modificare gli accertamenti di fatto e di diritto da esso effettuati nell’ambito della domanda di pronuncia pregiudiziale, purché egli dia piena attuazione all’interpretazione del diritto dell’Unione data dalla Corte.