Il Diritto dell'Unione EuropeaEISSN 2465-2474 / ISSN 1125-8551
G. Giappichelli Editore

07/07/2016 - Sugli effetti diretti di alcune disposizioni della 'direttiva appalti'

argomento: Giurisprudenza - Unione Europea

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Con una sentenza del 7 luglio 2016, resa nel caso Ambisig (causa C‑46/15), la Corte di giustizia ha dichiarato, in sostanza, che le disposizioni della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (c.d. “direttiva appalti”, oramai, peraltro, abrogata e sostituita dalla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014), inerenti alla valutazione delle capacità tecniche e professionali degli operatori economici (previste, segnatamente, all’art. 48, par. 2, lett. a), sub ii), secondo trattino, di detta direttiva), devono essere interpretate nel senso che esse soddisfano le condizioni per conferire ai singoli, in assenza di recepimento nel diritto interno, diritti che gli stessi possono far valere dinanzi ai giudici nazionali nei confronti di un’amministrazione aggiudicatrice, purché quest’ultima sia un ente pubblico o sia stata incaricata, mediante atto dell’autorità pubblica, di prestare, sotto il controllo di quest’ultima, un servizio di interesse pubblico e disponga a tal fine di poteri che oltrepassano quelli risultanti dalle norme che si applicano nei rapporti tra privati.

La Corte ha inoltre precisato che tali disposizioni non ostano all’applicazione di norme, fissate da un’amministrazione aggiudicatrice, che non consentono a un operatore economico di dar prova delle proprie capacità tecniche mediante una dichiarazione unilaterale, salvo il caso in cui quest’ultimo apporti la prova dell’impossibilità o della seria difficoltà di ottenere un’attestazione dell’acquirente privato.

Inoltre, sempre secondo la Corte, le stesse disposizioni della direttiva appalti ostano all’applicazione di norme, fissate dall’amministrazione aggiudicatrice, che impongono, a pena di esclusione della candidatura dell’offerente, che l’attestazione dell’acquirente privato contenga l’autentica di firma da parte di un notaio, avvocato o altro soggetto competente.