Il Diritto dell'Unione EuropeaEISSN 2465-2474 / ISSN 1125-8551
G. Giappichelli Editore

14/07/2016 - È conforme al diritto dell'Unione una normativa nazionale che esclude una magistrata ordinaria, durante il congedo di maternità obbligatorio, dal beneficio di un'indennità aggiuntiva

argomento: Giurisprudenza - Unione Europea

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Con una sentenza del 14 luglio 2016, resa nel caso Ornano (causa C‑335/15), la Corte di giustizia ha stabilito, in sostanza, che l’art. 119 CE (divenuto poi art. 141 CE, corrispondente all’attuale art. 157 TFUE) nonché le disposizioni della direttiva 75/117/CEE del Consiglio, del 10 febbraio 1975, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all’applicazione del principio della parità delle retribuzioni tra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile, e della direttiva 92/85/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento, non ostano a una normativa nazionale (come quella italiana in questione) che non prevede il mantenimento a favore di una magistrata ordinaria, durante il periodo di congedo obbligatorio per maternità, di tutti gli elementi della retribuzione ai quali essa aveva diritto prima di tale periodo, e in particolare di un’indennità relativa agli oneri che i magistrati ordinari incontrano nello svolgimento della loro attività professionale; ciò a condizione che tale lavoratrice abbia beneficiato durante il suddetto periodo di un reddito di importo perlomeno equivalente a quello della prestazione, prevista dalla normativa previdenziale nazionale, che avrebbe percepito in caso di interruzione delle sue attività per motivi di salute, circostanza che spetta al giudice nazionale verificare.

In detta sentenza, la Corte evidenzia che le lavoratrici in maternità si trovano in una peculiare situazione che, pur richiedente una speciale protezione, non può tuttavia essere equiparata a quella di un lavoratore o di una lavoratrice che occupa effettivamente il proprio posto di lavoro. Pertanto, il mero fatto che, a differenza dei colleghi di sesso maschile in attività, una magistrata ordinaria non benefici della speciale indennità giudiziaria durante un periodo di congedo di maternità obbligatorio, non costituisce una discriminazione basata sul sesso, ai sensi dell’art. 119 CE e delle disposizioni della direttiva 75/117.