argomento: Giurisprudenza - Unione Europea
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Con una sentenza del 14 luglio 2016, resa nel caso Sea Handling c. Commissione (causa C‑271/15 P), la Corte di giustizia ha respinto l’impugnazione sollevata dalla Sea Handling S.p.a mirante ad ottenere l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 25 marzo 2015, Sea Handling c. Commissione (causa T‑456/13), con la quale è stato respinto il ricorso di detta società volto all’annullamento della decisione della Commissione, del 12 giugno 2013, che le negava l’accesso ai documenti relativi al procedimento di controllo di aiuti di Stato oggetto della sua domanda.
Nella suddetta pronuncia, nell’interpretare il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la Corte ha evidenziato, in particolare, che in presenza di un procedimento di controllo di aiuti di Stato deve presumersi la confidenzialità dei documenti amministrativi afferenti allo stesso. La parte interessata può comunque ottenere l’esibizione di detti documenti dimostrando o che per gli stessi non vale tale presunzione (per esempio, nella misura in cui si tratta di documenti non rilevanti ai fini del controllo sugli aiuti) o che sussiste, in concreto, un interesse pubblico alla divulgazione.
Nel caso in esame, a giudizio della Corte, Sea Handling non ha fornito siffatte prove e dunque non ha superato la presunzione di confidenzialità dei documenti di cui ha chiesto l’esibizione. Peraltro, l’interesse di Sea Handling ad esercitare più agevolmente i propri diritti di difesa nel quadro del suo ricorso contro la decisione della Commissione del 19 dicembre 2012, con la quale quest’ultima dichiarava incompatibile con il mercato interno l’aiuto di 360 milioni di euro concesso a detta società dalla controllante Sea S.p.a. (attraverso aumenti di capitale), non costituisce un interesse pubblico e quindi non può essere invocato per ottenere l’esibizione di documenti di natura confidenziale.