Il Diritto dell'Unione EuropeaEISSN 2465-2474 / ISSN 1125-8551
G. Giappichelli Editore

19/07/2016 - La Corte si pronuncia sulle condizioni (poste dalla Commissione) per l'erogazione degli aiuti pubblici alle banche in difficoltà

argomento: Giurisprudenza - Unione Europea

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Con una sentenza del 19 luglio 2016, resa nel caso Kotnik e a. (causa C‑526/14), la Corte di giustizia, pronunciandosi a seguito di un rinvio pregiudiziale operato dalla Corte costituzionale slovena, ha precisato anzitutto che la Comunicazione della Commissione relativa all’applicazione, dal 1° agosto 2013, delle norme in materia di aiuti di Stato alle misure di sostegno alle banche nel contesto della crisi finanziaria, non ha effetti vincolanti, ma si limita a stabilire condizioni che mirano a garantire la compatibilità con il mercato interno di aiuti di Stato accordati alle banche nel contesto della crisi finanziaria, delle quali la Commissione deve tener conto nell’esercizio dell’ampio margine di discrezionalità di cui essa dispone ai sensi dell’art. 107, par. 3, lett. b), TFUE. Peraltro, l’adozione di una tale Comunicazione non dispensa la Commissione dall’obbligo di esaminare le specifiche circostanze eccezionali che uno Stato membro invoca nell’elargire detti aiuti. Al contrario, gli Stati membri conservano la facoltà di notificare alla Commissione progetti di aiuto di Stato che non soddisfano i criteri previsti da detta comunicazione e la Commissione può autorizzare progetti siffatti in circostanze eccezionali.

Quanto poi al merito (di determinati aspetti) della Comunicazione in questione, la Corte ha precisato, in particolare, che la condizione della ripartizione degli oneri (c.d. burden sharing) tra azionisti e creditori subordinati in vista dell’autorizzazione, da parte della Commissione, di un aiuto di Stato a favore di una banca sottocapitalizzata non è contraria né alle disposizioni degli artt. 107-109 TFUE, né al principio della tutela del legittimo affidamento e al diritto di proprietà (di tali azionisti e creditori subordinati).

Infine, con particolare riguardo alle misure (previste dalla suddetta Comunicazione) di conversione o svalutazione dei titoli subordinati, la Corte ha affermato che uno Stato membro non è obbligato ad imporre alle banche in difficoltà, prima della concessione di qualsivoglia aiuto di Stato, di convertire in capitale i titoli subordinati o di svalutarli, né di impiegare integralmente tali titoli per assorbire le perdite. In siffatti casi, non si potrà tuttavia ritenere che l’aiuto di Stato di cui trattasi sia stato limitato al minimo necessario. Sullo Stato membro, come sulle banche beneficiarie di simili aiuti, graverà vieppiù, in tali circostanze, il rischio di vedersi opporre una decisione della Commissione che dichiara l’incompatibilità di tali aiuti con il mercato interno. La Corte ha aggiunto, tuttavia, che le misure di conversione o svalutazione dei titoli subordinati non devono andare oltre a quanto è necessario per rimediare al deficit di fondi propri della banca interessata.