Il Diritto dell'Unione EuropeaEISSN 2465-2474 / ISSN 1125-8551
G. Giappichelli Editore

19/07/2016 - La Corte afferma la competenza del giudice dell'Unione a controllare atti di gestione del personale presso missioni di polizia dell'UE che s'iscrivono in ambito PESC

argomento: Giurisprudenza - Unione Europea

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Con una sentenza del 19 luglio 2016, resa nel caso H c. Consiglio e Commissione (causa C‑455/14 P), la Corte di giustizia ha annullato l’impugnata ordinanza del Tribunale dell’Unione europea del 10 luglio 2014, resa nell’omonimo caso (causa T‑271/10), con la quale quest’ultimo aveva dichiarato irricevibile il ricorso della sig.ra H volto all’annullamento di decisioni con cui essa era stata riassegnata al posto di «Criminal Justice Adviser – Prosecutor» presso l’ufficio regionale di Banja Luka (Bosnia-Erzegovina) e alla condanna del Consiglio, della Commissione europea e della missione di polizia dell’Unione europea (EUPM) al risarcimento danni.

In particolare, nella suddetta sentenza, la Corte ha sostanzialmente considerato che, sebbene sia vero che le decisioni adottate dalle autorità competenti di tale missione relative all’allocazione delle risorse umane ad essa assegnate dagli Stati membri e dalle istituzioni dell’Unione per il compimento delle attività condotte a livello di teatro delle operazioni presentino aspetti operativi ricadenti nell’ambito della PESC, esse configurano altresì, per loro stessa natura, atti di gestione del personale, al pari di qualunque decisione simile adottata dalle istituzioni dell’Unione nell’ambito dell’esercizio delle loro competenze. In tali circostanze, non può ritenersi – secondo la Corte – che la portata della limitazione in deroga alla competenza della Corte di cui all’art. 24, par. 1, secondo comma, ultima frase, TUE e all’art. 275, primo comma, TFUE, si estenda fino ad escludere la competenza del giudice dell’Unione a controllare simili atti. Sempre secondo i giudici di Lussemburgo, qualunque altra interpretazione implicherebbe in particolare che, allorché uno stesso atto di gestione del personale relativo alle operazioni “sul campo” riguardi al contempo membri del personale distaccati dagli Stati membri e membri del personale distaccati dalle istituzioni dell’Unione, la decisione adottata con riferimento ai primi potrebbe essere incompatibile con quella pronunciata dal giudice dell’Unione con riferimento a questi ultimi. Di conseguenza, il giudice dell’Unione è competente a conoscere di tali atti.