Il Diritto dell'Unione EuropeaEISSN 2465-2474 / ISSN 1125-8551
G. Giappichelli Editore

20/07/2016 - Una normativa nazionale che priva il lavoratore che pone fine al proprio rapporto di lavoro di un'indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute viola il diritto dell’Unione

argomento: Giurisprudenza - Unione Europea

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Con una sentenza del 20 luglio 2016, resa nel caso Maschek (causa C‑341/15), la Corte di giustizia ha stabilito, in sostanza, che la direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, osta a una normativa nazionale (come quella austriaca in questione), che priva del diritto a un’indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute il lavoratore il cui rapporto di lavoro è cessato a seguito della sua domanda di pensionamento e che non è stato in grado di usufruire del suo diritto alle ferie prima della fine di tale rapporto di lavoro.

In particolare, la Corte ha ribadito che tale direttiva riconosce ad ogni lavoratore (a prescindere dal suo stato di salute) il diritto a beneficiare di ferie annuali retribuite di almeno quattro settimane e che tale diritto costituisce un principio particolarmente importante del diritto sociale dell’Unione. Quando cessa il rapporto di lavoro e dunque la fruizione effettiva delle ferie annuali retribuite non è più possibile, la direttiva prevede – come ha ricordato la Corte – che il lavoratore abbia diritto a un’indennità finanziaria per evitare che, a causa di tale impossibilità, egli non riesca in alcun modo a beneficiare di tale diritto, neppure in forma pecuniaria. I giudici di Lussemburgo hanno quindi precisato che il motivo per cui il rapporto di lavoro è cessato è irrilevante. Sicché, la circostanza che un lavoratore ponga fine, di sua iniziativa, al rapporto di lavoro, non ha nessuna incidenza sul suo diritto a percepire, se del caso, un’indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite di cui non ha potuto usufruire prima della cessazione del rapporto di lavoro. Inoltre, sempre secondo la Corte, benché la direttiva intenda stabilire prescrizioni minime di sicurezza e salute in materia di organizzazione dell’orario di lavoro, prescrizioni che gli Stati membri sono tenuti a rispettare, questi ultimi dispongono della facoltà di introdurre disposizioni più favorevoli per i lavoratori. Pertanto, la direttiva non osta a disposizioni nazionali che prevedano ferie annuali retribuite di durata superiore al periodo minimo di quattro settimane garantito dalla direttiva e attribuito secondo le condizioni di ottenimento e di concessione stabilite dal diritto nazionale.