argomento: Giurisprudenza - Unione Europea
Articoli Correlati: principi di imparzialità - autorità nazionali - misure di contenimento della spesa
Con una sentenza del 28 luglio 2016, resa nel caso Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) (causa C‑240/15), la Corte di giustizia ha stabilito, in sostanza, sulla linea di quanto già sostenuto dall’Avvocato generale Campos Sanchez-Bordona nelle sue conclusioni rese relativamente a tale caso (vedile in questa Rubrica), che la normativa dell’Unione in materia di comunicazioni elettroniche (in particolare: l’art. 3 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, c.d. “direttiva quadro”, come modificata dalla direttiva 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009; nonché l’art. 12 della direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, c.d. “direttiva autorizzazioni”) non osta a disposizioni nazionali, come quelle adottate dall’Italia in materia di finanza pubblica (quali, rispettivamente, da un lato, la l. 196/2009 e, dall’altro lato, la l. 311/2004 e il d.l. 223/2006, convertito in l. 248/2006), che assoggettano (anche) una “autorità nazionale di regolamentazione” (ANR) ai sensi di tale normativa, come l’AGCOM, a misure di contenimento e razionalizzazione delle spese delle amministrazioni pubbliche.
In particolare, la Corte ha affermato che misure di contenimento della spesa possono essere considerate lesive dell’indipendenza e dell’imparzialità delle ANR, quali garantite dalla direttiva quadro, ed essere dunque, incompatibili con l’art. 3 di tale direttiva, solo se può essere constatato – cosa che spetta al giudice del rinvio effettuare – che esse configurano un potenziale ostacolo a che le ANR interessate (nel caso di specie, dunque, l’AGCOM) esercitino in maniera soddisfacente le funzioni loro assegnate da detta direttiva (e dalle altre direttive ‘particolari’ in materia di comunicazioni elettroniche, come la direttiva autorizzazioni) oppure che le misure in parola sono contrarie alle condizioni che la direttiva quadro impone agli Stati membri di rispettare affinché sia soddisfatto il grado di indipendenza e di imparzialità delle ANR richiesto dalla stessa direttiva.