Il Diritto dell'Unione EuropeaEISSN 2465-2474 / ISSN 1125-8551
G. Giappichelli Editore

07/03/2017 - Il principio della parità di trattamento non osta a che libri, giornali e riviste digitali forniti per via elettronica siano esclusi dall'applicazione di un'aliquota IVA ridotta

argomento: Giurisprudenza - Unione Europea

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Con una sentenza del 7 marzo 2017 (causa C-390/15, Rzecznik Praw Obywatelskich), pronunciata su rinvio pregiudiziale della Corte costituzionale polacca, la Corte di giustizia ha affermato che, nei limiti in cui la c.d. direttiva IVA (direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, nella versione risultante dalla direttiva 2009/47/CE del Consiglio, del 5 maggio 2009, recante modifica della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le aliquote ridotte dell’imposta sul valore aggiunto) ha l’effetto di escludere l’applicazione di un’aliquota IVA ridotta alla fornitura di libri digitali per via elettronica, mentre una siffatta applicazione è autorizzata per la fornitura di libri digitali su qualsiasi tipo di supporto fisico, si deve ritenere che tali disposizioni instaurino una differenza di trattamento tra due situazioni peraltro comparabili sotto il profilo dell’obiettivo che il legislatore dell’Unione ha perseguito consentendo di applicare un’aliquota IVA ridotta a determinati tipi di libri, obiettivo che consiste nell’incentivare la lettura. Orbene, tale differenza è da considerare giustificata.

La sentenza ricorda, infatti, che una differenza di trattamento è giustificata quando sia collegata a un legittimo scopo perseguito dalla misura che ha l’effetto di instaurarla e sia proporzionata a tale scopo. In effetti il legislatore dell’Unione è chiamato, quando adotta una misura di carattere fiscale, a operare scelte di natura politica, economica e sociale, nonché a stabilire un ordine di priorità tra interessi divergenti o a effettuare valutazioni complesse. Di conseguenza, occorre riconoscergli, in tale ambito, un ampio potere discrezionale, di modo che il controllo giurisdizionale del rispetto di siffatte condizioni si deve limitare al controllo dell’errore manifesto.

In tale contesto, secondo la Corte, l’esclusione dell’applicazione di un’aliquota IVA ridotta alla fornitura di libri digitali per via elettronica è la conseguenza del particolare regime di IVA applicabile al commercio elettronico. Infatti, tenuto conto delle continue evoluzioni cui sono soggetti i servizi elettronici nel loro complesso, si è ritenuto necessario assoggettare tali servizi a norme chiare, semplici e uniformi, affinché l’aliquota IVA loro applicabile potesse essere stabilita con certezza e la gestione di tale imposta da parte dei soggetti passivi e delle amministrazioni fiscali nazionali fosse così facilitata. Orbene, escludendo l’applicazione di un’aliquota IVA ridotta ai servizi forniti per via elettronica, il legislatore dell’Unione evita ai soggetti passivi e alle amministrazioni fiscali nazionali di dover esaminare, per ogni tipo di servizio elettronico fornito, se esso rientri in una delle categorie di servizi che possono beneficiare di una simile aliquota in forza della direttiva IVA. Di conseguenza, una misura siffatta deve essere considerata idonea a realizzare l’obiettivo perseguito dal particolare regime di IVA applicabile al commercio elettronico. Peraltro, ammettere che gli Stati membri abbiano la possibilità di applicare un’aliquota IVA ridotta alla fornitura di libri digitali per via elettronica, come consentito per la fornitura di libri del genere su qualsiasi tipo di supporto fisico, equivarrebbe a pregiudicare la coerenza d’insieme della misura voluta dal legislatore dell’Unione, consistente nell’escludere tutti i servizi elettronici dalla possibilità di applicare un’aliquota IVA ridotta.