Il Diritto dell'Unione EuropeaEISSN 2465-2474 / ISSN 1125-8551
G. Giappichelli Editore

28/07/2016 - Un giudice nazionale può, benché in casi eccezionali, limitare nel tempo taluni effetti della declaratoria d'illegittimità di una norma nazionale adottata in violazione del diritto dell'Unione

argomento: Giurisprudenza - Unione Europea

Articoli Correlati: declaratoria di illegittimità

Con una sentenza del 28 luglio 2016, resa nel caso Association France Nature Environnement (causa C‑379/15), la Corte di giustizia ha ribadito, in sostanza, che un giudice nazionale può limitare nel tempo, qualora il diritto interno lo consenta, eccezionalmente e caso per caso, taluni effetti di una dichiarazione di illegittimità di una disposizione di diritto nazionale, adottata in violazione degli obblighi previsti dalla direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente, a condizione che tale limitazione risulti necessaria alla luce di considerazioni imperative connesse alla tutela dell’ambiente e tenuto conto delle specifiche circostanze della controversia sottoposta al suo esame. Tale eccezionale facoltà può tuttavia essere esercitata soltanto allorché ricorrano tutte le condizioni indicate nellasentenza del 28 febbraio 2012, resa nel caso Inter-Environnement Wallonie e Terre wallonne (causa C‑41/11), ossia: (i) che la norma nazionale impugnata costituisca una misura di corretta trasposizione del diritto dell’Unione in materia ambientale; (ii) che l’adozione ed entrata in vigore di una nuova disposizione nazionale non consentano di evitare gli effetti pregiudizievoli per l’ambiente derivanti dall’annullamento della norma nazionale impugnata; (iii) che dall’annullamento di quest’ultima consegua la creazione di un vuoto giuridico (nella trasposizione del diritto dell’Unione) suscettibile di determinare una minore tutela ambientale, finendo quindi per contrastare con l’essenziale obiettivo del diritto dell’Unione; (iv) che il mantenimento eccezionale degli effetti della disposizione nazionale impugnata sia limitato allo stretto tempo necessario per l’adozione delle misure che consentano di rimediare all’irregolarità accertata.

I giudici di Lussemburgo hanno poi stabilito che il giudice nazionale le cui decisioni non sono ulteriormente soggette a ricorso giurisdizionale è, in linea di principio, tenuto a rivolgersi alla Corte in via pregiudiziale, affinché essa possa valutare se, eccezionalmente, determinate norme nazionali contrarie al diritto dell’Unione possano essere provvisoriamente mantenute, alla luce di considerazioni imperative attinenti alla tutela dell’ambiente e tenuto conto delle circostanze specifiche della controversia in questione. Tale obbligo non sussiste soltanto laddove detto giudice sia convinto – e dimostri circostanziatamente – che non vi sono ragionevoli dubbi riguardo all’interpretazione ed all’applicazione delle suddette condizioni.