argomento: Giurisprudenza - Unione Europea
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Rispondendo a un quesito posto in via pregiudiziale dal Landgericht Stuttgart (Tribunale regionale di Stoccarda, Germania), la Corte di giustizia ha affermato, in una sentenza del 2 marzo 2017 (causa C-568/15, Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs), che la nozione di «tariffa di base», prevista dalla direttiva n. 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, dev'essere interpretata nel senso che il costo di una chiamata relativa a un contratto concluso, effettuata verso una linea di assistenza telefonica gestita da un professionista, non può eccedere il costo di una chiamata verso un numero fisso geografico o verso un numero di cellulare standard.
In effetti, pur senza definire una nozione di “tariffa di base”, tale direttiva stabilisce che gli Stati membri garantiscono che, qualora il professionista utilizzi una linea telefonica allo scopo di essere contattato dai consumatori in merito ai contratti con essi conclusi, questi ultimi non siano tenuti a pagare più della tariffa di base per le chiamate effettuate verso questa linea. Ebbene, la Corte ha ritenuto che, alla luce della finalità della direttiva (oltre che del linguaggio corrente), la nozione di «tariffa di base» indichi il costo di una chiamata standard. Infatti, se i professionisti fossero autorizzati a fatturare tariffe superiori a quella di una comunicazione standard, i consumatori potrebbero essere dissuasi dall'utilizzare la linea telefonica di assistenza per ottenere informazioni relative al contratto o far valere i loro diritti riguardo, in particolare, alla garanzia o al recesso.