Il Diritto dell'Unione EuropeaEISSN 2465-2474 / ISSN 1125-8551
G. Giappichelli Editore

16/02/2017 - Secondo l'avvocato generale Kokott, un'esenzione fiscale a favore della Chiesa cattolica in Spagna per opere realizzate in un edificio scolastico non viola tale divieto se la Chiesa utilizza l’edificio per l'istruzione obbligatoria e, pertanto, nel contesto del suo compito sociale, culturale e educativo, mentre lo viola se ne fa uso per un'offerta educativa di carattere commerciale

argomento: Giurisprudenza - Unione Europea

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Nelle sue conclusioni del 16 febbraio 2017 nella causa C-74/16, Congregación de Escuelas Pías Provincia Betania c. Ayuntamento de Getafe, riguardante un quesito pregiudiziale posto alla Corte di giustizia dallo Juzgado de lo Contencioso-administrativo n. 4 di Madrid, l’avvocato generale Juliane Kokott ha affermato che l’applicazione a un edificio scolastico religioso dell’esenzione fiscale prevista a favore della Chiesa cattolica da una convenzione internazionale tra il Vaticano e il Regno di Spagna, non viola il divieto di aiuti di Stato sancito dal diritto dell’Unione, qualora riguardi un edificio scolastico utilizzato dalla Chiesa cattolica per la prestazione di servizi di istruzione nel contesto del suo compito sociale, culturale e educativo. Al contrario, un’esenzione fiscale di tal genere costituisce un aiuto di Stato vietato ove l’edificio in questione sia utilizzato a fini prettamente commerciali.

A questi fini, ad avviso dell’avvocato generale occorre operare una distinzione tra l’uso dell’edificio per l’istruzione obbligatoria e il suo uso per corsi facoltativi. Dato che l’istruzione obbligatoria è pienamente integrata nel sistema educativo pubblico spagnolo e che la scuola svolge, sotto questo profilo, un ruolo di carattere specificamente sociale, culturale e educativo (ove il perseguimento di uno scopo strettamente religioso non è imprescindibile), occorre considerare che si tratta, in tal misura, di un’attività non economica; e il diritto dell’Unione in materia di concorrenza e, quindi, il divieto di aiuti di Stato non trovano applicazione. Di contro, i corsi facoltativi sembrano presentare carattere commerciale, sicché occorre presumere che costituiscano un’attività economica, alla quale trova applicazione il divieto di aiuti di Stato. Solo se detti corsi costituissero meno del 10% del totale e avessero, pertanto, carattere assolutamente secondario potrebbe ritenersi che, nel complesso, si tratti di un’attività priva di carattere economico.

In relazione però ai casi in cui la stessa si configuri come un aiuto di Stato, il fatto che l’esenzione fiscale controversa si fonda su una Convenzione internazionale con il Vaticano precedente all’adesione della Spagna all’Unione consente di derogare temporaneamente al divieto di tali aiuti sancito dal diritto dell’Unione. Ma in quanto la Convenzione lasci un margine di manovra sufficiente per escludere l’attività economica della Chiesa cattolica dall’esenzione fiscale controversa, si dovrà far uso di tale margine. Se detto margine di manovra non sussiste (ancora), la Spagna dovrà invece adoperarsi per raggiungere un corrispondente accordo con il Vaticano. E se un siffatto accordo non dovesse conseguirsi entro un termine ragionevole, la Spagna dovrebbe procedere alla denuncia della Convenzione.