argomento: Giurisprudenza - Unione Europea
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Con una sentenza del 28 luglio 2016, resa nel caso Edilizia Mastrodonato (causa C‑147/15), la Corte di giustizia, rispondendo a dei quesiti pregiudiziali sollevati dal Consiglio di Stato, ha stabilito, in sostanza, che la direttiva 2006/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE, non produce l’effetto di assoggettare alle specifiche prescrizioni poste dalla direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti, l’operazione di riempimento di una cava mediante rifiuti diversi dai rifiuti di estrazione nel caso in cui tale operazione costituisca un recupero di tali rifiuti, circostanza questa che spetta al giudice del rinvio verificare.
In particolare, la Corte ha precisato chela direttiva 1999/31 sulle discariche (che impone misure/procedure più ‘severe’) si applica soltanto laddove il riempimento della cava è volto meramente ad eliminare i rifiuti, e non a valorizzarli. Al fine di determinare se un certo uso di rifiuti costituisca un’opera di “valorizzazione” (e se quindi sia la direttiva 2006/21 sui rifiuti, con le sue disposizioni/procedure semplificate a trovare applicazione), la Corte ha ricordato che è necessario che due condizioni cumulative siano soddisfatte, ossia che detto uso: (i) deve rispondere a finalità concretamente utili; (ii) e deve permettere effettivamente di fare a meno di altri materiali.
I giudici di Lussemburgo hanno dunque affermato che spetta al giudice nazionale, in base ai principii e agli obiettivi delle suddette direttive, valutare quale normativa sia concretamente applicabile al caso di specie.