argomento: Giurisprudenza - Unione Europea
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Il Tribunale dell’Unione europea, in una sentenza resa il 24 gennaio 2017, resa nel caso Nausicaa Anadyomène e Banque d’escompte c. BCE (causa T‑749/15), ha respinto il ricorso presentato da due banche con sede in Francia, con il quale esse chiedevano la condanna della BCE a risarcire il danno che sarebbe stato loro causato (per un ammontare di 11 milioni di euro) dalle misure adottate, nel contesto della crisi economico-finanziaria greca, dalla stessa BCE nell’attuazione del suo programma di scambio dei titoli di Stato greci, e in particolare della decisione 2012/153/UE della BCE, del 5 marzo 2012, sull’idoneità degli strumenti di debito negoziabili emessi o integralmente garantiti dalla Repubblica ellenica nell’ambito dell’offerta di scambio del debito della Repubblica ellenica (BCE/2012/3), lamentando la violazione da parte di tale Istituzione del legittimo affidamento dei detentori privati, del principio di sicurezza giuridica e il principio di eguaglianza di trattamento dei creditori privati.
Il Tribunale osserva, in sostanza, che le banche commerciali non possono avvalersi del principio di tutela del legittimo affidamento né del principio della certezza del diritto in un settore, come quello della politica monetaria, il cui oggetto comporta un costante adeguamento in funzione delle variazioni della situazione economica. Ad avviso del Tribunale, nessuna dichiarazione e nessun atto della BCE può essere interpretato come un incoraggiamento rivolto agli investitori ad acquistare o a conservare dei titoli di Stato greci, dato che la BCE si è limitata a ristabilire la qualità di garanzia di tali titoli al fine di conservare provvisoriamente la stabilità e il buon funzionamento dell’Eurosistema a fronte delle circostanze eccezionali esistenti sul mercato finanziario nonché della perturbazione della normale valutazione dei titoli di Stato greci. La politica della BCE non comportava, dunque, assicurazioni precise, incondizionate e concordanti intese a garantire l’assenza di un eventuale default della Grecia, né tantomeno un invito, anche solo implicito, ad acquistare o a conservare titoli di Stato greci. Inoltre, in quanto operatori diligenti e avveduti, le banche commerciali dovevano presumersi a conoscenza della situazione economica altamente instabile e dei rischi presenti. Pertanto, esse non potevano riporre affidamento su un mantenimento provvisorio, da parte della BCE, dell’idoneità di detti titoli, cosicché hanno effettuato investimenti con un rischio elevato.
Il Tribunale afferma, poi, che il principio generale della parità di trattamento non può trovare applicazione nel caso di specie, poiché le banche commerciali che hanno acquistato titoli di Stato greci, da un lato, e la BCE e le banche centrali nazionali, dall’altro, non si trovavano in situazioni paragonabili, avendo agito, le prime, con lo scopo di ottenere il rendimento massimo dai loro investimenti (e quindi, per finalità di lucro), e le seconde, invece, con l’obiettivo del mantenimento della stabilità dei prezzi e della corretta gestione della politica monetaria.