Il Diritto dell'Unione EuropeaEISSN 2465-2474 / ISSN 1125-8551
G. Giappichelli Editore

18/01/2017 - La Corte riconosce la natura fiscale delle agevolazioni sul consumo di elettricità concesse, in Italia, alle imprese 'energivore' del settore manifatturiero

argomento: Giurisprudenza - Unione Europea

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Con una sentenza del 18 gennaio 2017, resa nel caso IRCCS - Fondazione Santa Lucia (causa C‑189/15), avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale promossa dal Consiglio di Stato e inerente la determinazione della natura, fiscale o meno, delle agevolazioni sul consumo di elettricità concesse alle imprese “a forte consumo di energia” (dette “energivore”), alla luce delle disposizioni della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità, la Corte ha stabilito, in sostanza, che quest’ultima deve essere interpretata nel senso che vanno considerati come “sgravi fiscali” gli incentivi riconosciuti, dal diritto nazionale, a tali imprese, relativamente a corrispettivi, come quelli in discussione nel procedimento principale, a copertura degli oneri generali del sistema elettrico italiano, con riserva di verifica però, da parte del giudice del rinvio, degli elementi di fatto e delle norme del diritto nazionale su cui siffatta risposta della Corte si basa. Difatti, gli importi dovuti dalle imprese per coprire i costi generali del sistema elettrico – affermano i giudici di Lussemburgo – costituiscono “imposte indirette”, in ragione dell’obbligatorietà del loro versamento (circostanza che il giudice nazionale deve verificare).

Inoltre, secondo la Corte, la suddetta direttiva non osta a una normativa nazionale (come quella italiana) che prevede i suddetti sgravi fiscali a favore soltanto di talune delle imprese “energivore” (nello specifico, unicamente a quelle del settore manifatturiero).La citata direttiva, infatti, consente agli Stati membri di riconoscere gli incentivi solo ad alcune imprese energivore, a seconda del loro settore, concretamente individuato. Cionondimeno, sempre secondo la Corte, rimane ‘aperta’ la possibilità di verificare se una siffatta normativa costituisca un aiuto di Stato; ma questa – aggiunge infine la Corte – è una questione che non è oggetto della suddetta causa.