argomento: Giurisprudenza - Unione Europea
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Nelle sue conclusioni, presentate il 12 gennaio 2017, nei casi Orsi e Baldetti (cause riunite C‑217/15 e C‑350/15), relativi a delle domande di pronuncia pregiudiziale promosse dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere e vertenti essenzialmente sulla compatibilità con il diritto dell’Unione del (doppio) sistema sanzionatorio (amministrativo e penale) previsto nell’ordinamento italiano per i casi di omesso versamento dell’IVA, l’Avvocato generale Campos Sánchez-Bordona sostiene che l’art. 50 della Carta dei diritti fondamentali, che sostanzialmente consacra il principio del ne bis in idem, non è applicabile quando, in caso di dualità di procedimenti e sanzioni di carattere amministrativo e di carattere penale per gli stessi fatti, le sanzioni tributarie sono imposte a una persona giuridica, quale una società commerciale, e il procedimento penale viene promosso nei confronti di una persona fisica, sebbene quest’ultima sia il rappresentante legale dell’altra. In tale circostanze, infatti, non essendovi identità del soggetto sanzionato, viene a mancare il presupposto soggettivo per l’applicazione del principio in questione, e quindi del suddetto articolo.
Vale la pena di rilevare, a margine, che la Corte è attualmente investita di altre cause (tutte pendenti) promosse da differenti giudici italiani, sempre in materia di ne bis in idem e sistema sanzionatorio amministrativo e penale per omesso versamento IVA. Tra queste, si segnala la causa C‑524/15, Menci, in un primo tempo riunita alle due cause sopra citate, ma poi separata e destinata a seguire un proprio corso, in ragione della pronuncia della sentenza della Corte EDU, del 15 novembre 2016, nella causa A e B c. Norvegia.