argomento: Giurisprudenza - Unione Europea
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Con la sua sentenza del 21 dicembre 2016 nella causa C-104/16 P, la Corte, che si pronunciava in esito a un procedimento accelerato su ricorso del Consiglio, ha annullato la sentenza del Tribunale del 10 dicembre 2015, Front Polisario c. Consiglio, T-512/12 (in questa Rubrica, con il commento di P. Mori), che aveva annullato la decisione (decisione 2012/497/UE) con cui l’8 marzo 2012 il Consiglio ha approvato un accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e il Regno del Marocco, sull’assunto che tale accordo dovesse considerarsi applicabile anche al Sahara occidentale in lesione dei diritti fondamentali degli abitanti di un territorio, rivendicato, com’è noto, dal Fronte Polisario quale rappresentante del popolo saharoui. Secondo la Corte, infatti, al fine di determinare l’ambito di applicazione territoriale di tale accordo, il cui testo non si riferisce in alcun passaggio al Sahara occidentale, il Tribunale ha omesso di tenere conto del complesso delle regole di diritto internazionale applicabili nei rapporti fra l’Unione e il Marocco. E tali regole portano a concludere che, in considerazione dello status separato e distinto riconosciuto al territorio del Sahara occidentale in forza della Carta delle Nazioni Unite e del principio di autodeterminazione dei popoli, è escluso che possa ritenersi che l’espressione «territorio del Regno del Marocco», che definisce l’ambito territoriale dell’accordo del 2012, come degli altri accordi di associazione e di liberalizzazione conclusi con tale Regno dall’Unione, comprenda il Sahara occidentale e, pertanto, che tali accordi siano applicabili a detto territorio.
Avendo ritenuto che l’accordo di liberalizzazione non si applica al territorio del Sahara occidentale, la Corte ha annullato la sentenza del Tribunale, decidendo di statuire essa stessa sul ricorso presentato dal Fronte Polisario. E avendo constatato che, poiché l’accordo di liberalizzazione non si applica al Sahara occidentale, il Fronte Polisario non era interessato dalla decisione con la quale il Consiglio ha concluso tale accordo, essa ha respinto il ricorso introdotto dallo stesso Fronte per mancanza di legittimazione ad agire.