argomento: Giurisprudenza - Unione Europea
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La Corte di giustizia, con una sentenza del 6 ottobre 2016, resa nel caso Tecnoedi Costruzioni (causa C‑318/15), ha dichiarato irricevibile una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal TAR Piemonte inerente ad un appalto pubblico di lavori di ammontare inferiore alle soglie di applicazione della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (oramai abrogata dalla direttiva 2014/24/UE).
In tale sentenza, la Corte ha anzitutto ricordato che l’aggiudicazione degli appalti che, in considerazione del loro valore, non rientrano nell’ambito di applicazione della suddetta direttiva è comunque soggetta alle norme fondamentali e ai principi generali posti dai Trattati (in particolare, ai principi di parità di trattamento e di non discriminazione a motivo della cittadinanza, nonché all’obbligo di trasparenza che ne deriva), purché tali appalti presentino un “interesse transfrontaliero certo”. Per quanto riguarda i criteri oggettivi atti a indicare l’esistenza di un interesse transfrontaliero certo, la Corte ha ribadito che essi potrebbero sostanziarsi, segnatamente, nell’importo di una certa consistenza dell’appalto in questione, in combinazione con il luogo di esecuzione dei lavori o, ancora, nelle caratteristiche tecniche dell’appalto e nelle caratteristiche specifiche dei prodotti in causa. A tal riguardo, si potrebbe altresì tenere conto dell’esistenza di denunce presentate da operatori ubicati in altri Stati membri, purché sia accertato che queste ultime sono reali e non fittizie. Ciò posto, la Corte ha affermato che l’esistenza di un interesse transfrontaliero certo non può essere ricavata in via ipotetica da taluni elementi che, considerati in astratto, potrebbero costituire indizi in tal senso, ma deve risultare in modo chiaro da una valutazione concreta delle circostanze dell’appalto in questione. Più in particolare, anche alla luce dell’obiettivo di cooperazione sancito all’articolo 267 TFUE, il giudice del rinvio non può – come ha fatto il TAR Piemonte – limitarsi a presentare alla Corte elementi che permettano di non escludere l’esistenza di un interesse transfrontaliero certo, ma, al contrario, deve fornire i dati idonei a dimostrarne l’esistenza, pena l’irricevibilità della domanda pregiudiziale posta.