argomento: Giurisprudenza - Unione Europea
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Con una sentenza del 19 ottobre 2016, resa nel caso Deutsche Parkinson Vereinigung (causa C‑148/15), la Corte di giustizia ha stabilito, in sostanza, che l’art. 34 TFUE deve essere interpretato nel senso che una normativa nazionale, come quella (tedesca) di cui al procedimento principale, che prevede la fissazione di prezzi uniformi per la vendita da parte delle farmacie di medicinali per uso umano soggetti a prescrizione, configura una misura di effetto equivalente a una restrizione quantitativa all’importazione ai sensi di detto articolo, dal momento che tale normativa incide maggiormente sulla vendita di medicinali soggetti a prescrizione da parte di farmacie stabilite in altri Stati membri rispetto alla vendita di tali medicinali da parte di farmacie stabilite nel territorio nazionale.
Inoltre, sempre secondo la Corte, questa stessa normativa non può essere giustificata alla luce dell’obiettivo della tutela della salute e della vita delle persone, di cui all’art. 36 TFUE, dal momento che tale normativa non è idonea all’uopo. A tale proposito, infatti, la Corte ha ritenuto che la Germania non abbia dimostrato come il fatto di imporre prezzi uniformi consenta di garantire una migliore distribuzione geografica delle farmacie tradizionali, assicurando così – come ha sostenuto tale Stato membro – un approvvigionamento uniforme dei medicinali soggetti a prescrizione in tutto il territorio tedesco. Al contrario, a giudizio della Corte, taluni elementi addotti sembrano piuttosto suggerire che una maggiore concorrenza sui prezzi tra farmacie sarebbe vantaggiosa per l’approvvigionamento uniforme di medicinali, in quanto ciò promuoverebbe l’insediamento di farmacie in regioni in cui l’esiguo numero di esercizi consente una fatturazione di prezzi più elevati.